Sentenza del 03/03/2020 n. 5797 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sul regime di tassazione delle somme corrisposte dall'ente (E.) al dirigente G.B. alla cessazione del rapporto. Il contribuente lamentava l'applicazione di una ritenuta del 31,39% da parte dell'ente quale sostituto d'imposta, invece dell'aliquota agevolata del 12,50%. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva condannato l'Amministrazione al rimborso di una somma a favore degli eredi, sostenendo che la tassazione al 12,5% può applicarsi solo alle somme riconducibili al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato e che la CTR non aveva provato tale origine, avendo preso a riferimento un certificato che indicava solo l'entità del rendimento ma non la sua provenienza da investimenti sul mercato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR non si sia attenuta al principio di diritto indicato nell'ordinanza di rinvio (secondo il quale l'aliquota del 12,5% riguarda esclusivamente le somme derivanti dal rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, con decisione nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente (gli eredi). Sono compensate le spese processuali.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Riferimento formale ai motivi di cassazione; la Corte rileva che l'erronea intitolazione dell'articolo non determina inammissibilità se il vizio è chiaramente individuabile.
art. 384 c.p.c.
Violazione contestata per mancata attuazione del principio di diritto indicato nell'ordinanza di rinvio; il vizio porta alla cassazione della decisione impugnata.
Ordinanza Corte di Cassazione
n. 18581/2013 (ordinanza di rinvio)
Ha affermato il principio secondo cui l'aliquota del 12,5% può applicarsi soltanto alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato dal Fondo.
Sentenze Sezioni Unite
nn. 13642 e 13643 del 2011
Richiamate come precedenti che hanno indicato il principio limitativo sull'applicazione dell'aliquota agevolata (solo per rendimento derivante dalla gestione sul mercato).
Massime di principio
- L'aliquota fiscale agevolata (12,5%) si applica solo alla porzione della liquidazione che rappresenta il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato dal fondo; non alla totalità delle somme percepite automaticamente.
- Il contribuente che invoca l'aliquota ridotta deve fornire prova documentale chiara e specifica che il pagamento o la quota di esso deriva da investimenti sul mercato (la mera indicazione dell'ammontare del rendimento non è sufficiente).
- Il giudice di merito deve verificare espressamente l'elemento distintivo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (provenienza del rendimento da gestione sul mercato); in mancanza di tale accertamento la decisione può essere cassata.
- Le ordinanze o pronunce di rinvio della Cassazione contenenti principi di diritto vincolano il giudice di rinvio all'applicazione rigorosa di tali principi nel riesame del merito.
- Se la documentazione prodotta non specifica la natura o l'origine del rendimento, l'Amministrazione può legittimamente opporsi all'applicazione dell'aliquota agevolata; l'onere probatorio grava in pratica sul soggetto che pretende il trattamento favorevole.
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