Cassazione Civile, Sentenza n. 17673/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lazio che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo al cosiddetto "superbollo" (addizionale bollo auto 2014). Le censure in Cassazione riguardano: (i) la presunta incostituzionalità della normativa istitutiva del tributo (violazione del principio di capacità contributiva e progressività ex art. 53 Cost.); (ii) il presunto contrasto con norme dell'Unione europea (richiamo al Trattato/giurisprudenza comunitaria); (iii) la violazione della riserva di legge e dell'art. 4 dello Statuto del contribuente per l'istituzione del tributo tramite decreti-legge; (iv) l'omessa valutazione dell'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; (v) l'asserita inesistenza dell'atto per difetto di sottoscrizione e mancata conformità della copia notificata all'originale (anche con riferimento alle norme sul documento informatico); (vi) la contestazione della liquidazione delle spese di secondo grado in favore dell'Ufficio nonostante la difesa fosse svolta da funzionari e non da professionisti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in punto di fatto e di diritto. In sintesi: (1) le questioni di costituzionalità del "superbollo" sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale sul concetto di capacità contributiva e sulla discrezionalità del legislatore in materia tributaria; (2) il profilo di contrasto con il diritto comunitario è stato ritenuto generico e non attinente alla fattispecie richiamata dalla ricorrente; (3) la riserva di legge e le doglianze sul procedimento legislativo sono state respinte, con richiamo al rango delle norme dello Statuto del contribuente; (4) i motivi relativi a inammissibilità dell'appello e alla mancata sottoscrizione dell'avviso sono stati dichiarati inammissibili o infondati per carenza di specificità e per valutazione di merito già operata dalla C.T.R.; (5) la liquidazione delle spese a favore dell'Amministrazione, benché difesa da funzionari, è conforme alla giurisprudenza (tariffa avvocati con riduzione del 20%). Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di questo grado (liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in € 1.700,00 oltre spese) e al versamento del contributo unificato secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3,4,5
Norma processuale utilizzata per inquadrare i motivi di cassazione (error in iudicando, omesso esame di fatto decisivo, violazione di legge). La Corte ha riclassificato taluni motivi e ne ha valutato l'ammissibilità e il merito secondo questi parametri.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per asserita violazione del principio di progressività/capacità contributiva; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che riconosce ampia discrezionalità al legislatore nella scelta degli indici di capacità contributiva e ha ritenuto la questione manifestamente infondata.
d.l. n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011), art. 23, comma 21
Norma normativa contestata come fonte del "superbollo"; la Corte ha ritenuto che l'imposizione sia fondata su legge e quindi rispettosa della riserva di legge, respingendo la censura.
d.l. n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011)
Ulteriore decreto-legge richiamato nelle censure; la Corte ha escluso che l'adozione tramite decreti-legge configuri una violazione della riserva di legge tale da inficiare la legittimità del tributo.
Trattato di Lisbona / normativa comunitaria (cit. giurisprudenza CGUE)
Riferimento a sentenza CGUE 15/03/2001, punto 50
La Corte ha ritenuto la prospettazione di contrasto con norme UE generica e non pertinente: la giurisprudenza comunitaria richiamata riguarda fattispecie differenti e non dimostra un conflitto applicabile al caso di specie.
art. 4, legge 27/7/2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della legge ordinaria: la Corte ha osservato che lo Statuto contiene criteri guida ma non ha rango superiore alla legge ordinaria e non può essere norma parametro di costituzionalità per disapplicare norme tributarie.
art. 111 Cost. e art. 24 L. 87/1953 (richiamati in relazione al giusto processo)
Richiamati in relazione al principio di ragionevole durata del processo e all'economia processuale; la Corte ha ritenuto ammissibile decidere nel merito senza rinvio quando la questione sia di diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto.
artt. 23 e 40 d.lgs. 82/2005 e DPCM 13/11/2014
Norme sul documento informatico e sulle notificazioni; la Corte ha ritenuto le doglianze sulla mancata sottoscrizione/non conformità dell'atto inidonee e generiche in mancanza di documentazione e specificità.
D.M. 55/2014
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della costante giurisprudenza che regola il rimborso in favore dell'Amministrazione rappresentata da funzionari.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31/12/1992, n. 546
Norma che consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanzaria anche quando questa sia difesa da propri funzionari; la Corte ha confermato l'applicazione della tariffa avvocati con riduzione del 20%.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (modificato dalla L. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le censure di incostituzionalità in materia tributaria devono essere specifiche e fondate; la Corte può dichiararle manifestamente infondate quando la giurisprudenza costituzionale riconosce ampia discrezionalità al legislatore nella determinazione degli indici di capacità contributiva.
- I profili di conflitto con il diritto comunitario richiedono un chiaro riferimento alla disposizione UE violata e al nesso concreto con la fattispecie: riferimenti generici o a giurisprudenza non comparabile sono inammissibili o infondati.
- La riserva di legge e i profili formali relativi all'istituzione del tributo tramite decreti-legge sono scrutinati alla luce del principio che lo Statuto del contribuente non ha rango superiore alla legge ordinaria; la semplice contestazione formale non basta senza doglianze specifiche.
- Le eccezioni relative a vizi formali degli atti (sottoscrizione, conformità delle copie) richiedono produzione documentale precisa nel fascicolo e argomentazione autosufficiente; in loro assenza le doglianze sono inammissibili.
- La Corte di Cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinviare quando la questione è di diritto e non necessita di nuovi accertamenti di fatto, conformemente ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- In contenzioso tributario l'Amministrazione rappresentata da funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese in caso di soccombenza, applicando la tariffa forense con la riduzione prevista (giurisprudenza consolidata).
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