Ordinanza n. 475/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 572 del Settore 9 - Servizi Finanziari del Comune di Meta del 17/10/2025, recante a oggetto “Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Supporto all’attività si Gestione Ordinaria selle Violazioni C.D.S. e delle Sanzioni Amministrative e in Concessione dei Servizi di Gestione Ordinaria, Accertamento e Riscossione Coattiva Cup nonché della Riscossione Coattiva di tutte le Entrate Comunali” _ CIG 15B6C27226B6 –Approvazione Verbali di Gara_Efficacia Aggiudicazione (Art 17 Co 5. D. Lgs 36/2023)”, comunicata ad AT e pubblicata il 17.10.2025; - di tutti i verbali di gara: 1. I seduta del 26.8.2025; 2. II seduta del 2.9.2025; 3. III seduta del 9.9.2025; 4. IV seduta del 16.9.2025; 5. V seduta del 18.9.2025; 6. VI seduta del 23.9.2025; 7. VII seduta del 2.10.2025; - di tutti gli atti adottati nel procedimento, precedenti o successivi all’aggiudicazione, nessuno escluso, ivi inclusi: a) nota Comune di Meta Prot.n. 20174/2025 del 28/10/2025; b) nota Comune di Meta prot.n. 20437/2025 del 30/10/2025; c) nota Comune di Meta prot.n. 21107/2025 del 06/11/2025; d) pubblicazioni degli atti e relative comunicazioni, incluse quelle del 23.10.2025 e del 30.10.2025; - in subordine e in parte qua, Disciplinare di gara, nelle parti indicate nell’ apposito motivo in diritto; - ogni nota, parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente richiamati; nonché per la conseguente declaratoria d’inefficacia della aggiudicazione, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., a Credit Network & Finance S.p.A. e del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto tra il Comune di Meta e Credit Network & Finance S.p.A., nonché condanna del Comune di Meta al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente in forma specifica e/o per equivalente ai sensi degli artt. 124 e/o 30 e 34 c.p.a.; - per l’accoglimento della domanda di accesso, ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.a., alla documentazione di gara di Credit Network & Finance S.p.A. non oscurata nelle parti che non inficiano il diritto di riservatezza, nonché agli altri atti non resi accessibili dal Comune di Meta indicati nella istanza appresso formulata. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. il 9 dicembre 2025, per l’annullamento, previa sospensione cautelare: - dei verbali di gara della “Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Supporto all’attività di Gestione Ordinaria delle Violazioni C.D.S. e delle Sanzioni Amministrative e in Concessione dei Servizi di Gestione Ordinaria, Accertamento e Riscossione Coattiva CUP nonchè della Riscossione Coattiva di tutte le Entrate Comunali” - CIG 15B6C27226B6- segnatamente di: 1. I seduta del 26.08.2025; 2. II seduta del 02.09.2025; 3. III seduta del 09.09.2025; 4. IV seduta del 16.09.2025; 5. V seduta del 18.09.2025; 6. VI seduta del 23.09.2025; 7. VII seduta del 02.10.2025 per la parte e le ragioni di cui ai motivi di diritto che seguono; - in via tutioristica se ed in quanto possa occorrere, del Disciplinare di gara art. 22, se ed in quanto letto ed interpretato, in combinato disposto con l’art. 18, quale scelta della Stazione Appaltante di procedere alla riparametrazione delle offerte tecniche, ai sensi di quanto indicato nella parte in diritto; - della determinazione n. 572 del Settore 9 – Servizi Finanziari del Comune di Meta del 17.10.2025, di “Approvazione Verbali di Gara Efficacia Aggiudicazione (Art. 17 Co. 5 D.lgs. 36/2023)”, in parte qua, ovvero con riferimento all’errore di calcolo di cui all’impegno di spesa inerente l’importo di aggiudicazione di cui si invoca la rettifica; - di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi di CNF, ivi incluso- se ed in quanto esistente- il provvedimento di numero e data sconosciuti a mezzo del quale il RUP avrebbe consentito l’oscuramento della offerta Andreani Tributi nonchè per la condanna dell'Amministrazione all’esibizione ex art. 116 e 65 CPA della documentazione richiesta con istanza di accesso, ivi inclusa quella consegnata ma “oscurata”, con particolare riferimento all’offerta amministrativa e tecnica della Andreani Tributi, nei sensi di quanto precisato nel ricorso incidentale de quo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andreani Tributi S.R.L. in data 8 gennaio 2026: - in subordine e in parte qua, Disciplinare di gara, nelle parti indicate nell’ apposito motivo in diritto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Credit Network & Finance S.P.A. il 26 gennaio 2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare: 1) dei verbali di gara della “Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Supporto all’attività di Gestione Ordinaria delle Violazioni C.D.S. e delle Sanzioni Amministrative e in Concessione dei Servizi di Gestione Ordinaria, Accertamento e Riscossione Coattiva CUP nonché della Riscossione Coattiva di tutte le Entrate Comunali” - CIG 15B6C27226B6- segnatamente di: 1. I seduta del 26.08.2025; 2. II seduta del 02.09.2025; 3. III seduta del 09.09.2025; 4. IV seduta del 16.09.2025; 5. V seduta del 18.09.2025; 6. VI seduta del 23.09.2025; 7. VII seduta del 02.10.2025 per la parte e le ragioni di cui ai motivi di diritto che seguono; - in via tutioristica se ed in quanto possa occorrere, del Disciplinare di gara art. 22, se ed in quanto letto ed interpretato, in combinato disposto con l’art. 18, quale scelta della Stazione Appaltante di procedere alla riparametrazione delle offerte tecniche, ai sensi di quanto indicato nella parte in diritto; - della determinazione n. 572 del Settore 9 – Servizi Finanziari del Comune di Meta del 17.10.2025, di “Approvazione Verbali di Gara Efficacia Aggiudicazione (Art. 17 Co. 5 D.lgs. 36/2023)”, in parte qua, ovvero con riferimento all’errore di calcolo di cui all’impegno di spesa inerente l’importo di aggiudicazione di cui si invoca la rettifica; - di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, conseguenziale e/o comunque lesivo degli interessi di CNF, ivi incluso- se ed in quanto esistente- il provvedimento di numero e data sconosciuti a mezzo del quale il RUP avrebbe consentito l’oscuramento della offerta Andreani Tributi nonchè per la condanna dell'Amministrazione all’esibizione ex art. 116 e 65 CPA della documentazione richiesta con istanza di accesso, ivi inclusa quella consegnata ma “oscurata”, con particolare riferimento all’offerta amministrativa e tecnica della Andreani Tributi, nei sensi di quanto precisato nel ricorso incidentale de quo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di approvazione dei verbali di gara e di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione del servizio a Credit Network & Finance S.p.A., connessi atti di gara e successive comunicazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Andreani Tributi s.r.l. ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta dal Comune di Meta per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione delle violazioni del codice della strada e delle sanzioni amministrative, nonché dei servizi in concessione di gestione, accertamento e riscossione coattiva delle entrate comunali. Sono stati contestati, in particolare, la determinazione n. 572 del 17 ottobre 2025, i verbali delle sette sedute di gara, gli atti e le comunicazioni successive, nonché, in via subordinata e per quanto occorrente, alcune disposizioni del disciplinare. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione e dell'eventuale contratto, il risarcimento in forma specifica o per equivalente e l'accesso alla documentazione dell'aggiudicataria non oscurata. Credit Network & Finance S.p.A., aggiudicataria, ha proposto ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti, contestando a sua volta gli atti di gara, la disciplina della riparametrazione delle offerte tecniche, un errore di calcolo nell'importo di aggiudicazione e l'oscuramento dell'offerta di Andreani Tributi, chiedendo anche l'esibizione della documentazione. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di legittimità né formula una valutazione specifica su ciascuna censura.
La decisione
Il TAR, senza pregiudicare l'esame delle complesse questioni di merito, ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto, nelle more, la sospensione degli atti gravati, ritenendo opportuno che la controversia giungesse alla decisione di merito re adhuc integra. In dispositivo ha sospeso la determinazione del responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Meta n. 572 del 17 ottobre 2025 e ha fissato l'udienza pubblica del 14 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nella fattispecie il TAR ha disposto anche la sospensione degli atti impugnati per preservare integra la situazione fino alla decisione di merito.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati nell'oggetto della domanda della ricorrente per la richiesta di declaratoria di inefficacia dell'aggiudicazione e dell'eventuale contratto; l'ordinanza non decide tali domande.
artt. 124, 30 e 34 c.p.a.
Richiamati nell'oggetto della domanda risarcitoria e di reintegrazione in forma specifica; l'ordinanza non decide tali domande.
art. 116 c.p.a.
Richiamato per la domanda di accesso alla documentazione di gara; l'ordinanza non definisce la relativa domanda.
art. 65 c.p.a.
Richiamato dalla controinteressata per la richiesta di esibizione documentale; l'ordinanza non decide tale richiesta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la controversia presenta questioni complesse e la tutela degli interessi può essere assicurata da una rapida definizione del merito, il giudice può fissare sollecitamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Quando sia opportuno preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito, il giudice amministrativo può sospendere nelle more gli atti impugnati, rinviando ogni valutazione sulle questioni sostanziali alla fase di merito.
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