Sentenza n. 695/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato: della Sentenza n. 292/2024, RG 84/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2024 e notificata in data 11/10/2024; e della Sentenza n. 19/2025, RG 579/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 23/01/2025 e notificata in data 23/01/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Ascoli Piceno, con mancato pagamento delle somme riconosciute a titolo di beneficio per la formazione del personale scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che avevano accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici oggetto di accertamento, oltre alle spese di lite. Le sentenze erano state notificate all'Amministrazione e munite delle attestazioni di formazione del giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa e senza dedurre l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica delle sentenze all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato che i titoli giudiziali non erano stati eseguiti e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nei titoli giudiziali da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituita e non accompagnata dalla prova dell'adempimento, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione, salvo le somme già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio, anche se si costituisce soltanto formalmente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 mag 2026Sentenza n. 359/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 23 mag 2026Sentenza n. 826/2026 - Cagliari, Sezione 1
- Sentenza · 23 mag 2026Sentenza n. 620/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 23 mag 2026Sentenza n. 621/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 23 mag 2026Sentenza n. 622/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 23 mag 2026Sentenza n. 623/2026 - Bari, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →