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Sentenza

Sentenza n. 695/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato: della Sentenza n. 292/2024, RG 84/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2024 e notificata in data 11/10/2024; e della Sentenza n. 19/2025, RG 579/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 23/01/2025 e notificata in data 23/01/2025;

Giustizia amministrativa202600286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Ascoli Piceno, con mancato pagamento delle somme riconosciute a titolo di beneficio per la formazione del personale scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza a due sentenze del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che avevano accertato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici oggetto di accertamento, oltre alle spese di lite. Le sentenze erano state notificate all'Amministrazione e munite delle attestazioni di formazione del giudicato. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa e senza dedurre l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica delle sentenze all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato che i titoli giudiziali non erano stati eseguiti e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nei titoli giudiziali da eseguire.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituita e non accompagnata dalla prova dell'adempimento, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione, salvo le somme già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio, anche se si costituisce soltanto formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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