Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10803/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente assicurativo)

La controversia

Un agente generale assicurativo convenne Poste Italiane S.p.A. chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla negoziazione e al pagamento, da parte di dipendenti di alcuni uffici postali con la complicità del suo subagente, di assegni non trasferibili. Il subagente aveva compilato all’insaputa dei clienti false richieste di riscatto di polizze, inducendo l’agente a emettere assegni per gli importi corrispondenti; aveva poi falsificato le firme dei clienti e incassato gli assegni per complessivi Euro 289.261,01 nel periodo luglio 2001-dicembre 2002. Le compagnie mandanti avevano annullato le operazioni di riscatto, ripristinato le polizze addebitando le somme all’agente e definito i rapporti con quest’ultimo mediante transazione del 30 maggio 2003. L’art. 8 della transazione disciplinava le azioni di recupero verso banche e Poste, i relativi incassi e la successiva cessione dei diritti di rivalsa all’agente. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 agosto 2010, respinse la domanda per difetto di legittimazione attiva; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29 marzo 2017, rigettò l’appello, ritenendo che la legittimazione dell’agente dipendesse dalla definizione dei rapporti contabili e dalla cessione dei diritti, e dichiarando tardiva la produzione in appello delle dichiarazioni di surroga del 13 ottobre 2008. Con il ricorso principale l’agente dedusse: (1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che l’art. 8 della transazione gli riconoscesse la legittimazione ad agire anche prima della definizione dei saldi; (2) nullità della sentenza per avere applicato la versione dell’art. 345 c.p.c. successiva alla riforma del 2012, anziché quella applicabile all’appello introdotto nel 2011, che consentiva l’ammissione di nuovi documenti indispensabili; (3) omessa pronuncia sulla sua legittimazione quale traente degli assegni; (4) violazione della disciplina dell’assegno non trasferibile e contestazione dell’esclusione della sua qualità di danneggiato; (5) erronea interpretazione delle dichiarazioni di surroga dei clienti. Poste Italiane propose ricorso incidentale, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato per tardiva impugnazione, data la pretesa scindibilità delle cause, e contestando la compensazione delle spese d’appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale di Poste Italiane: benché l’obbligazione solidale passiva normalmente non comporti litisconsorzio necessario, nel caso concreto le posizioni erano strutturalmente interdipendenti, poiché la responsabilità di un coobbligato presupponeva quella dell’altro; sussisteva quindi litisconsorzio necessario processuale e non si era verificata la dedotta preclusione dell’impugnazione. Ha accolto i primi due motivi del ricorso principale. Quanto al primo, ha rilevato che la Corte d’Appello aveva interpretato l’art. 8 della transazione senza considerare il tenore letterale e il contesto complessivo: il riferimento alle azioni esercitate dalle imprese mandanti «e» dall’agente riconosceva la legittimazione di entrambi; il termine «proseguirà» contemplava la possibilità che l’agente avesse già intrapreso le azioni; e la previsione che gli incassi anteriori alla definizione dei saldi spettassero alle mandanti aveva senso proprio presupponendo la possibilità di iniziative anche dell’agente. Quanto al secondo, l’appello era stato introdotto con citazione notificata il 26 ottobre 2011, sicché trovava applicazione l’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo allora vigente, che ammetteva nuovi documenti quando indispensabili ai fini della decisione. La Corte d’Appello aveva invece applicato la modifica del 2012 e aveva omesso di valutare l’indispensabilità delle dichiarazioni del 13 ottobre 2008; la prova nuova è indispensabile se è idonea a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale, anche se la mancata produzione in primo grado sia imputabile alla parte. Gli altri tre motivi principali e il secondo motivo incidentale sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuova valutazione e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La Corte d’Appello, nel ritenere sussistente la legittimazione del S. all’esperimento delle azioni di recupero e risarcitorie nei confronti di banche e Poste solo successivamente alla definizione dei rapporti di dare avere (prevista per il 26-3-2004, e poi slittata ad ottobre 2008), ha interpretato la clausola 8 del contratto di transazione in questione senza considerare il senso letterale delle parole utilizzate e senza valutare l’intero contesto contrattuale.

    L’interpretazione della clausola negoziale deve considerare il senso letterale delle parole e il contesto contrattuale. La Corte ha censurato la lettura che aveva trascurato entrambi tali elementi.

  • art. 1363 c.c.

    La Corte d’Appello, nel ritenere sussistente la legittimazione del S. all’esperimento delle azioni di recupero e risarcitorie nei confronti di banche e Poste solo successivamente alla definizione dei rapporti di dare avere (prevista per il 26-3-2004, e poi slittata ad ottobre 2008), ha interpretato la clausola 8 del contratto di transazione in questione senza considerare il senso letterale delle parole utilizzate e senza valutare l’intero contesto contrattuale.

    Le singole clausole vanno lette nel contesto complessivo dell’accordo. In particolare, le disposizioni sull’esercizio delle azioni, sull’incasso delle somme e sulla successiva cessione dei diritti devono essere coordinate per ricostruire la comune disciplina pattuita.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato iniziato con citazione 10-3 2005 e si è concluso con sentenza del Tribunale depositata il 25-8-2010 mentre il giudizio di appello è stato introdotto con citazione notificata il 26-10-2011, e quindi in epoca precedente alla data dell’11 settembre 2012; di conseguenza la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, ratione temporis vigente, secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile…”.

    La disciplina dei nuovi documenti in appello si determina in base alla legge vigente quando l’impugnazione è proposta. Per un appello introdotto nel 2011 resta applicabile il testo che ammetteva la produzione di documenti indispensabili ai fini della decisione.

  • art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. ob), convertito dalla L. n. 134 del 2012

    Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale, in applicazione dell’art. 345 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. ob, convertito in L. n. 134 del 2012, ha ritenuto di non prendere in considerazione le dichiarazioni rese da Ina Assitalia SpA in data 13-10-2008 in quanto risultanti da documenti formatisi nel 2008, quando era ancora in corso il primo grado del giudizio (e che, quindi, ben potevano essere versati in primo grado), ed ha quindi limitato la sua valutazione alla imputabilità alla parte stessa di siffatta mancata produzione, senza invece per nulla esaminare l’eventuale “indispensabilità” di siffatta documentazione;

    La modifica del 2012, che ha eliminato l’indispensabilità quale eccezione alla preclusione dei nuovi documenti, non si applica a un appello proposto prima della sua entrata in vigore; applicarla comporta l’erronea omissione della valutazione di indispensabilità.

  • art. 345 c.p.c., comma 3

    Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”, l’appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione.

    Ai fini dell’ammissibilità dei nuovi documenti in appello, rileva la disciplina vigente alla data di proposizione dell’impugnazione, secondo il principio tempus regit actum.

  • art. 345 c.p.c., comma 3

    L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale comporta l’assorbimenti degli altri tre e del secondo motivo di ricorso incidentale (concernente la regolamentazione delle spese, sulle quali il Giudice di rinvio, in seguito all’accoglimento dei detti motivi, dovrà nuovamente provvedere).

    È indispensabile la prova nuova idonea, di per sé, a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia impugnata, confermandola o smentendola senza margini di dubbio, oppure a provare quanto era rimasto indimostrato o insufficientemente provato; la valutazione prescinde dalla negligenza della parte nell’incorrere nelle preclusioni del primo grado.

  • art. 332 c.p.c.

    Il primo motivo di ricorso incidentale, da trattare con priorità per ragioni di ordine logico essendo ipotizzato con lo stesso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, è inammissibile.

    Nel caso di cause inscindibili per litisconsorzio necessario processuale, non può trovare accoglimento la censura fondata sulla scindibilità delle cause e sulla conseguente preclusione dell’impugnazione nei confronti delle parti non tempestivamente evocate.

  • art. 331 c.p.c.

    Il primo motivo di ricorso incidentale, da trattare con priorità per ragioni di ordine logico essendo ipotizzato con lo stesso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, è inammissibile.

    La necessità di integrare il contraddittorio in impugnazione dipende dall’inscindibilità delle cause; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, le posizioni delle parti fossero legate da litisconsorzio necessario processuale.

Massime di principio

  • La clausola contrattuale va interpretata considerando congiuntamente il significato letterale delle espressioni utilizzate e il contesto complessivo dell’accordo; le previsioni collegate devono essere coordinate e non isolate.
  • La disciplina dell’ammissibilità dei nuovi documenti in appello è quella vigente alla data di proposizione dell’impugnazione, in applicazione del principio tempus regit actum.
  • Nel regime dell’art. 345, comma 3, c.p.c. applicabile agli appelli proposti prima della riforma del 2012, è ammissibile il documento nuovo indispensabile ai fini della decisione, anche se la parte avrebbe potuto produrlo in primo grado.
  • È indispensabile il documento nuovo che, da solo, sia idoneo a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione dei fatti, confermandola o smentendola senza margini di dubbio, oppure a provare fatti rimasti indimostrati o non sufficientemente provati.
  • La solidarietà passiva, di regola, non determina litisconsorzio necessario; tale regola è derogata quando le posizioni dei coobbligati siano strutturalmente interdipendenti sul piano sostanziale, in modo che la responsabilità dell’uno presupponga quella dell’altro.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.