Sentenza n. 1165/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, dell'Ordinanza n. 150 del 16.10.2025, notificata al ricorrente in data 17.03.2026, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica, Manutenzione e Patrimonio del Comune di Lizzano ha ingiunto la demolizione delle opere ritenute abusive sull'immobile sito in Marina di Lizzano, contrada "Bagnara", fg. 53, p.lla 202, sub. 11, con ripristino dello stato dei luoghi e minaccia di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorra, il verbale di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale del 17.07.2025 e il verbale congiunto N.A.S./ASL n. 20/V_17072025_1 richiamati nell'ordinanza, nonché il preavviso di diniego e il diniego della SCIA del 28.01.2024, nei limiti dell'interesse del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, con ripristino dello stato dei luoghi e minaccia di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, nonché diniego della SCIA in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e il diniego della SCIA in sanatoria relativa a opere realizzate su un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico e nella fascia dei 30 metri dal demanio marittimo. Ha dedotto: violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio tecnico ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990; difetto di motivazione, insufficienza della motivazione per relationem, ineseguibilità dell’ordine, sviamento per l’utilizzo di accertamenti igienico-sanitari in materia edilizia e mancata considerazione della disciplina “Salva Casa”; erronea qualificazione urbanistico-edilizia delle opere e violazione degli artt. 6, 6-bis, 10, 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001; erronea applicazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, violazione della proporzionalità e genericità dell’ordine; difetto di istruttoria sulla sanabilità, sulla doppia conformità e sulle tolleranze costruttive ai sensi degli artt. 9-bis, 34-bis, 34-ter e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001; mancata distinzione tra profili edilizi e igienico-sanitari; violazione degli artt. 10, 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990, sviamento e disparità di trattamento; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona amministrazione, proporzionalità e ragionevolezza. Nel corso del sopralluogo comunale del 17 luglio 2025 erano state accertate, oltre alle difformità oggetto della SCIA in sanatoria, una diversa distribuzione degli spazi interni, variazioni delle destinazioni d’uso, una piscina fuori terra, una freschiera, una scala di accesso a un piano interrato non assentito e un’ulteriore piscina.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbita l’eccezione di irricevibilità relativa all’impugnazione del diniego della SCIA in sanatoria, poiché il gravame era manifestamente infondato. Le censure partecipative sono state respinte perché l’ordine di demolizione è un provvedimento sanzionatorio vincolato e dovuto; pertanto, l’omissione dell’avviso di avvio o del preavviso di rigetto non rileva quando sia palese che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Inoltre, il ricorrente non aveva indicato fatti o circostanze idonei a determinare un esito diverso. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione: gli accertamenti comunali risultavano sufficienti e l’ordinanza descriveva specificamente le opere abusive e le norme violate. La motivazione per relationem è stata ritenuta adeguata e il ricorrente non aveva fornito neppure un principio di prova contrario agli accertamenti del sopralluogo. Il richiamo all’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 è stato giudicato prematuro, poiché la sanzione sostitutiva può essere valutata nella fase esecutiva e il privato deve dimostrare rigorosamente l’impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme. Sono stati esclusi anche i richiami agli artt. 34-bis e 34-ter, perché le opere, considerate per caratteristiche funzionali e strutturali, non rientravano nelle tolleranze costruttive. Il giudice ha inoltre ritenuto legittima la valutazione unitaria degli interventi, in quanto unitariamente funzionali all’attività ricettiva e non artificiosamente frazionabili per eludere i limiti della sanatoria. Le censure fondate sull’art. 36-bis sono state respinte perché la questione della regolarizzazione non era stata oggetto di una determinazione provvedimentale comunale e, quindi, non poteva essere esaminata in quel giudizio. È stato infine escluso che il principio di proporzionalità imponesse, prima dell’ordine di demolizione, la valutazione di misure alternative, trattandosi di un atto vincolato e prodromico all’eventuale acquisizione, non ancora di un provvedimento acquisitivo. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 7 ss. l. 241/1990
Le garanzie partecipative non impongono l’annullamento dell’ordine di demolizione quando si tratti di provvedimento vincolato e sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è idoneo a incidere sulla validità dell’ordine di demolizione vincolato quando l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare l’esito.
art. 3 l. 241/1990
L’ordine di demolizione è sufficientemente motivato mediante l’indicazione dei presupposti di fatto, la descrizione delle opere abusive e l’individuazione delle norme violate; è ammissibile la motivazione per relationem agli accertamenti richiamati.
art. 21-octies l. 241/1990
Il carattere vincolato dell’ordine di demolizione esclude la rilevanza invalidante delle censure partecipative quando sia dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
L’accertamento di opere edilizie abusive impone l’esercizio del potere repressivo mediante l’ordine di demolizione, avente natura vincolata e doverosa.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La sanzione sostitutiva ha carattere eccezionale e derogatorio; la sua applicabilità non deve essere valutata necessariamente prima dell’ordine di demolizione, ma può essere fatta valere nella fase esecutiva, mediante rigorosa dimostrazione dell’impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme.
artt. 34-bis e 34-ter d.P.R. 380/2001
Le tolleranze costruttive non sono applicabili a manufatti che, per caratteristiche funzionali e strutturali, eccedano l’ambito delle mere tolleranze; gli interventi unitariamente funzionali non possono essere artificiosamente scomposti.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La questione della regolarizzazione ai sensi della disciplina sopravvenuta non può essere definita nel giudizio sull’ordine di demolizione in assenza di una specifica determinazione provvedimentale dell’amministrazione sulla relativa istanza.
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004
La ricaduta dell’immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico costituisce un elemento del quadro fattuale e vincolistico considerato nella vicenda.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e doveroso; l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità dell’atto quando sia palese che l’apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- L’ordinanza di demolizione soddisfa l’obbligo di motivazione quando descrive le opere abusive, individua i presupposti fattuali dell’accertamento e indica le norme edilizie violate; è sufficiente il richiamo per relationem a sopralluoghi e verbali adeguatamente individuati.
- La sanzione sostitutiva prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura eccezionale e derogatoria e, di regola, la sua concreta applicabilità può essere fatta valere nella fase esecutiva, mediante rigorosa prova dell’impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme dell’edificio.
- Ai fini della qualificazione dell’abuso e della valutazione della sanabilità, opere diverse ma unitariamente funzionali e connesse a un unico intervento non possono essere artificiosamente frazionate per ottenere l’applicazione delle tolleranze costruttive o eludere i presupposti della sanatoria.
- La disciplina della regolarizzazione sopravvenuta non può essere utilmente invocata nel giudizio contro l’ordine di demolizione se l’amministrazione non ha ancora adottato una specifica determinazione sulla relativa istanza; in assenza di tale provvedimento, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella prima valutazione della regolarizzabilità.
- Il principio di proporzionalità non impone all’amministrazione di valutare, prima dell’adozione dell’ordine di demolizione, misure alternative o sostitutive, quando l’atto costituisca la conseguenza vincolata dell’accertamento dell’abuso e non sia ancora il provvedimento acquisitivo.
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