Cassazione Civile, Ordinanza n. 03105/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale l'aveva condannata ad arretrare un fabbricato costruito in violazione delle distanze legali e a demolire due manufatti realizzati con sconfinamento nella proprietà altrui. Prima della decisione, però, entrambe le parti hanno depositato un'istanza congiunta deducendo di avere transatto la lite e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio, come concordemente richiesto dalle parti. La Corte ha anche escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, osservando che la pronuncia resa non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c.
Richiamati per affermare che la fattispecie non è sussumibile nelle tipologie decisorie ivi previste, ma integra cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accordo tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato perché la decisione non è un integrale rigetto, una inammissibilità o una improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. Sez. U., sent. n. 8980 del 11/04/2018
Utilizzata come precedente per affermare che la cessazione della materia del contendere non coincide con un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
Cass. Sez. 2, sent. n. 20594 del 24/07/2024
Richiamata in tema di esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di pronuncia diversa da rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del giudizio di cassazione, le parti definiscono la controversia con un accordo transattivo e chiedono concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la Corte prende atto della sopravvenienza e dichiara cessata la materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
- La cessazione della materia del contendere non va confusa con l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per disinteresse delle parti, perché la decisione non rientra nelle tipologie tipiche di cui agli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere integralmente compensata se vi è concorde richiesta delle parti o comunque in presenza di accordo che definisca la lite.
- Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 opera solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.
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