Sentenza n. 3327/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento ex artt. 117 e 31 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull'istanza del ricorrente presentata il 19.11.2025 e per l’accertamento dell’obbligo, in capo alla Prefettura di -OMISSIS-, di provvedere sulla stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato dalla Prefettura su un'istanza volta a ottenere la documentazione necessaria per richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con regolare visto per lavoro subordinato rilasciato a seguito di nulla osta, non ha potuto sottoscrivere il contratto di lavoro per la sopravvenuta indisponibilità del datore. Con istanza del 19 novembre 2025, trasmessa tramite il proprio legale a mezzo PEC, ha chiesto alla Prefettura il rilascio di una dichiarazione o documentazione utile a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamando la circolare del Ministero dell'Interno prot. 3836 del 28 agosto 2007 e precedenti giurisprudenziali. Ha quindi proposto ricorso ex artt. 117 e 31 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 22 d.lgs. 286/1998, della circolare ministeriale, degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. La Prefettura aveva tuttavia comunicato al difensore, il 16 dicembre 2025, la necessità di una delega formale del lavoratore, con copia dei documenti di identità e indicazione della data di sottoscrizione della procura, ritenendo incompleta la documentazione trasmessa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché non sussisteva l'inerzia denunciata. La Prefettura aveva adottato un comportamento procedimentale concreto, comunicando la necessità di integrare la delega e la documentazione identificativa per verificare l'effettiva volontà del richiedente e il potere di rappresentanza del legale. Il ricorrente non ha contestato la legittimità della richiesta, non ha rappresentato difficoltà nel provvedere e non ha dimostrato di avere trasmesso una nuova delega completa. Tali carenze impedivano non solo l'esame, ma anche la presa in carico dell'istanza, rendendola improcedibile allo stato degli atti. Il giudice ha quindi escluso la formazione di un silenzio-inadempimento imputabile all'amministrazione e ha respinto la domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 117 e 31 c.p.a.
Disciplinano l'azione contro il silenzio e consentono di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto, il ricorso è stato respinto perché non è stata ravvisata un'inerzia illegittima.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente a sostegno della possibilità di ottenere la regolarizzazione della posizione di soggiorno; il giudice non ha esaminato nel merito tale pretesa, avendo escluso la sussistenza del silenzio.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione al permesso di soggiorno per attesa occupazione; la questione sostanziale non è stata decisa per l'assenza di una valida e completa istanza esaminabile.
artt. 2 e 3 l. 241/1990
Invocati dal ricorrente quanto all'obbligo di conclusione del procedimento e di motivazione; il TAR ha ritenuto che tale obbligo non fosse attualmente configurabile, poiché la documentazione necessaria per la presa in carico dell'istanza non era stata integrata.
circolare del Ministero dell'Interno prot. 3836 del 28 agosto 2007
previa acquisizione di apposita dichiarazione dello Sportello Unico attestante il venir meno della disponibilità del datore di lavoro
Richiamata dal ricorrente per sostenere la possibilità, in caso di mancata assunzione per indisponibilità del datore, di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione; il giudice non ne ha valutato l'applicabilità sostanziale.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un'istanza validamente formata e concretamente esaminabile; quando mancano elementi essenziali per identificare la volontà dell'interessato o per verificare il potere di rappresentanza del soggetto che agisce per suo conto, non è configurabile un'inerzia illegittima dell'amministrazione.
- La richiesta amministrativa di integrare una delega priva della data e degli elementi identificativi essenziali costituisce un comportamento procedimentale incompatibile con la qualificazione dell'inerzia come silenzio-inadempimento, se la carenza documentale impedisce persino la presa in carico dell'istanza.
- La mancata contestazione della richiesta di integrazione documentale e l'assenza di prova dell'avvenuta trasmissione dei documenti richiesti impediscono al richiedente di imputare all'amministrazione il mancato esame della domanda.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice deve verificare anzitutto se l'amministrazione abbia posto in essere attività procedimentale concreta e se l'istanza contenga gli elementi necessari per essere trattata; solo in presenza di un'istanza completa e di una persistente inerzia può essere accertato l'obbligo di provvedere.
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