Cassazione Civile, Ordinanza n. 18122/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Una società aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una consortile per premi/ristorni maturati in base al fatturato di due annualità. In corso di verifica un’altra soggetto aveva dedotto di essere cessionaria del credito e aveva ridotto l’importo richiesto, insistendo per l’ammissione, in parte in privilegio IVA. Il giudice delegato aveva escluso il credito e il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo: che lo statuto/regolamento del consorzio prevedessero l’attribuzione di premi e ristorni solo in presenza di utili/avanzo di gestione, non risultando tale presupposto per il biennio considerato; che la documentazione prodotta dalla opponente fosse inidonea a provare il credito verso la massa, essendo composta essenzialmente da fatture, scritture interne e documenti non opponibili al curatore; che le note di credito non integrassero riconoscimento del debito da parte della fallita. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere il Tribunale qualificato il rapporto come schema consortile/mutualistico anziché come mandato senza rappresentanza; violazione delle norme sull’interpretazione del regolamento per avere escluso un credito incondizionato ai premi; violazione delle norme sulla prova e sull’onere probatorio per non avere considerato l’intero materiale documentale e per non avere attribuito valore ricognitivo alle note di credito; omesso esame di un fatto decisivo, cioè che i bilanci avrebbero mostrato comunque un credito residuo ammesso per differenza tra premi e costi di gestione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una nuova interpretazione del regolamento e dello statuto, attività riservata al giudice di merito se sorretta da una interpretazione plausibile; inammissibile il terzo motivo perché volto surrettiziamente a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e non a censurare un effettivo errore sull’onere della prova o una motivazione sotto il minimo costituzionale; infondato/inammissibile il quarto motivo perché non coglieva la ratio decidendi, essendo il credito stato escluso per mancanza dei fatti costitutivi e per difetto di prova, sicché non occorreva esaminare la questione dell’eventuale minore entità degli oneri di gestione. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo la curatela svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2758 c.c.
richiamato solo per qualificare una parte del credito insinuato come assistito da privilegio IVA.
art. 1362 c.c.
le censure sull’interpretazione contrattuale non possono tradursi nella richiesta di una nuova lettura del regolamento/statuto da parte della Cassazione.
art. 1363 c.c.
l’interpretazione del negozio compiuta dal giudice di merito è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per contrapporre una diversa lettura plausibile.
art. 2697 c.c.
la violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice lo distribuisce erroneamente tra le parti, non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 35 l.fall.
norma richiamata nel primo motivo in relazione alla disciplina dell’accertamento del passivo fallimentare.
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del ricorso per violazione di legge.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale è scrutinabile nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non per chiedere una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se si deduce l’inosservanza di regole legali di valutazione della prova; non quando si contesta il prudente apprezzamento del giudice.
art. 2704 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di prova documentale.
art. 1987 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alle note di credito/ricognizione di debito.
art. 2720 c.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla prova documentale.
art. 1713, comma 2, c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di un credito incondizionato del mandante verso il mandatario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale base dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione di contratti, statuti e regolamenti è attività di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per ottenere una diversa lettura più favorevole alla parte.
- Quando il giudice di merito offre una lettura plausibile del testo negoziale, la parte soccombente non può limitarsi a proporre un’interpretazione alternativa e chiedere una nuova qualificazione del rapporto in sede di legittimità.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore difforme da quello imposto dalla legge o da una regola di prova legale; non quando si contesta il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. riguarda l’erronea allocazione dell’onere probatorio tra le parti, non la valutazione delle prove raccolte.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del merito, ma solo il controllo sull’omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
- In sede di verifica del passivo, la mancata prova dei fatti costitutivi del credito rende superfluo esaminare ulteriori deduzioni che presuppongano comunque l’esistenza del diritto fatto valere.
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