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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38532/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per genericità il suo appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Calabria (21/03/2024) per il reato previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000. Con unico motivo in Cassazione denunciava violazione del diritto di difesa per presunto diniego del primo giudice a valutare le prove (eccezione sollevata ai sensi dell'art. 491 c.p.p.), nonché vizi di motivazione e omesso esame di prove richiamando artt. 116 c.p.c. e 360 c.p.c.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, evidenziando sia una genericità estrinseca (assenza di confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato, con la sentenza di primo grado e con le risultanze probatorie) sia una genericità intrinseca (affermazioni generiche di vizi della motivazione senza illustrare la loro incidenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p.). La Corte ha richiamato che l'appello di primo grado conteneva contestazioni apodittiche non confrontate con la vicenda probatoria (uso di fatture per spese mediche mai sostenute nel 2014) e con la motivazione di primo grado, per cui l'inammissibilità era correttamente rilevata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Richiama il contenuto motivazionale richiesto per il ricorso in Cassazione: la gravame deve individuare vizi specifici della motivazione e illustrare la loro incidenza. La Corte ha ritenuto il ricorso carente di critica argomentata ai sensi di tale norma.

  • art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per l'eccezione di nullità/violazione del diritto di difesa sollevata in primo grado. La Corte di legittimità ha osservato che, pur essendo stata richiamata, la doglianza non è stata sviluppata in modo specifico in cassazione e non è stata dimostrata la sua incidenza.

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Citato dal ricorrente in via analogica per questioni probatorie; la Corte ha rilevato che il rimando generico a principi di diritto civile non supplisce all'obbligo di motivare specificamente in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamata dal ricorrente per denunciare contraddittorietà e insufficienza della motivazione. La Corte ha ritenuto le affermazioni generiche inidonee a individuare i vizi denunciati ai fini dell'annullamento.

  • art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale che definisce il delitto per cui il ricorrente era stato condannato (uso di fatture per operazioni inesistenti/evazione). La Corte ricorda il contenuto della vicenda fattuale: utilizzo di fatture relative a spese mediche mai sostenute e motivazione analitica del primo giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata per determinare l'onere di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale alla motivazione impugnata: affermazioni apodittiche o generiche sono inammissibili.
  • È necessario confrontare espressamente le doglianze con la motivazione del provvedimento impugnato e con le risultanze probatorie: il mero richiamo a principi generici non è sufficiente.
  • Le eccezioni relative al diritto di difesa sollevate in primo grado devono essere specificamente illustrate in cassazione, indicando in che modo il loro accoglimento inciderebbe sulla decisione.
  • Richiami a norme di diritto civile o a principi non sostituiscono l'obbligo di dimostrare, con argomentazione, i vizi rilevati nella motivazione penale.
  • La produzione di fatti successivi (es. pagamento di imposte) può non incidere sulla responsabilità penale se non dimostra l'inesistenza del fatto storico o l'assenza di dolo.
  • Ricorsi manifestamente generici o infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche a favore della Cassa delle Ammende.

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