Sentenza del 17/01/2018 n. 960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava, per l'anno d'imposta 2004, operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio di pellets/pallets, realizzate tramite una società cartiera fornitrice (CO. s.r.l.) e una società acquirente (XXXX s.r.l.). Contestava l'indeducibilità dei costi, l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti e l'indebita applicazione della sospensione d'imposta sulle cessioni, fondata su false dichiarazioni d'intento. Secondo l'Agenzia, il contribuente avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che le operazioni si inserivano in una frode IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una prova diretta della partecipazione del contribuente alla frode e avesse attribuito valore decisivo a elementi meramente formali, quali la regolarità della contabilità, le visure camerali e l'invio telematico delle dichiarazioni d'intento. L'Amministrazione può provare anche mediante presunzioni sia l'inesistenza soggettiva delle operazioni sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e il quarto assorbito. La sentenza favorevole al contribuente è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 2697 c.c.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, gli elementi oggettivi dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e la legittima fonte della detrazione o del costo.
Art. 2727 e 2729 c.c.
La frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa possono essere desunte da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo-analitico fondato anche su elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza o l'irregolarità delle operazioni.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 40 e 54
La detrazione IVA presuppone operazioni effettive e non fraudolente; l'Amministrazione può recuperare l'imposta sulla base di elementi presuntivi riguardanti l'inesistenza soggettiva delle operazioni e la consapevolezza del cessionario.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, commi 1 e 2
Il regime di non imponibilità o sospensione d'imposta per le cessioni effettuate sulla base di dichiarazioni d'intento richiede la veridicità dei presupposti sostanziali; la sola annotazione o trasmissione della dichiarazione non prova la correttezza dell'operazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (già art. 75)
La deducibilità dei costi richiede che siano riferibili a operazioni effettive e inerenti; i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere disconosciuti.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Sommaria esposizione dei fatti di causa
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo sintetico e funzionale. La riproduzione integrale di atti processuali è superflua e può determinare l'inammissibilità, salvo che le parti riprodotte possano essere facilmente espunte senza compromettere chiarezza e autosufficienza.
Art. 17 della Direttiva 77/388/CEE e art. 168 della Direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione IVA non può essere riconosciuto quando il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era collegata a una frode.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA basate su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare la partecipazione attiva e consapevole del contribuente: è sufficiente provare che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode mediante l'ordinaria diligenza.
- La prova dell'Amministrazione può essere presuntiva e deve derivare dalla valutazione complessiva di più indizi, come l'assenza di strutture aziendali, personale o magazzini, prezzi anomali, percorsi commerciali incoerenti, fatturazione circolare e comportamenti fiscali irregolari dei fornitori o clienti.
- La regolarità formale della contabilità, delle fatture, delle visure camerali e delle posizioni fiscali non è, da sola, sufficiente a dimostrare la buona fede del contribuente o l'effettività delle operazioni.
- L'invio telematico o l'annotazione di una dichiarazione d'intento non costituisce una certificazione dell'Amministrazione sulla sua veridicità e non esonera il cedente dagli ordinari controlli sostanziali.
- Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi seri e concordanti, spetta al contribuente dimostrare concretamente la propria buona fede, documentando controlli sostanziali e coerenti con la natura e il valore delle operazioni.
- Il giudice tributario deve esaminare singolarmente e nel loro complesso gli indizi dell'Amministrazione, confrontarli con le prove del contribuente e spiegare in modo puntuale il percorso logico seguito; una motivazione che valorizzi solo elementi formali è insufficiente.
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