Cassazione Penale, Sentenza n. 19458/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione avverso il decreto del 29/10/2024 della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il rigetto, in procedimento di revoca ai sensi dell'art.7 legge n.1423/1956, della istanza di revoca di una confisca definitiva (sent. Cass. 19.11.2003, n.13407/2004). I ricorrenti deducono che, alla luce della sentenza Corte Cost. n.24/2019 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della ipotesi di cui all'art.1 co.1 lett. a d.lgs. n.159/2011), la valutazione che aveva portato all'iscrizione nella categoria criminologica residuale (lett. b art.1 d.lgs.159/2011) non sarebbe più sostenibile. In particolare si sostiene la mancanza o apparenza di motivazione della decisione di revoca e la necessità di "attualizzare" la qualificazione soggettiva e la correlazione temporale tra pericolosità e incremento patrimoniale; i terzi intestatari insistono anche sulla mancata prova della correlazione temporale tra i reati (es. usura) e l'ingresso dei beni confiscati nella disponibilità dei proposti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite n.3513/2022 (ric. Fiorentino) affermando che nel procedimento di revoca il giudice deve escludere dalla motivazione del provvedimento impugnato la porzione relativa alla disposizione dichiarata incostituzionale e verificare se il provvedimento, una volta depurato, conservi autonomamente il suo fondamento giustificativo. Non è consentito svolgere una piena "attualizzazione" o una nuova cognizione della qualificazione soggettiva residua (lett. b art.1 d.lgs.159/2011) né riformare il titolo esecutivo in funzione di successivi sviluppi giurisprudenziali. Nel caso di specie la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la confisca risultava sorretta dalla valutazione autonoma di condotte di usura reiterate e produttive di reddito, pertanto il provvedimento di confisca rimane valido una volta escluse le riferimenti all'ipotesi dichiarata incostituzionale. Analogamente è stata esclusa la possibilità di adeguare il titolo alla più recente giurisprudenza sulla correlazione temporale tra pericolosità e incremento patrimoniale.
Norme richiamate
legge 28 aprile 1956 n.1423
Dispositivo procedurale di revoca applicato al caso; la revoca può essere attivata per sopravvenienze giuridiche e deve essere trattata secondo la giurisprudenza prevalente
decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia)
art. 1 comma 1 lettere a) e b)
La lettera a) (abituale dedizione a traffici delittuosi) è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità; la lettera b) (soggetto dedito ad attività delittuose produttive di reddito) resta vigore e può sorreggere, se autonomamente fondato, una misura di prevenzione e la relativa confisca
Corte Costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ipotesi di cui all'art.1 co.1 lett. a del d.lgs. n.159/2011; la decisione ha effetti erga omnes ma non autorizza la completa riformulazione retroattiva dei provvedimenti basati anche su altre ipotesi residuali senza verifica della loro autosufficienza
Corte di Cassazione - Sezioni Unite
sent. n.3513 del 2022 (ric. Fiorentino)
Principio secondo cui, in caso di sopravvenuta incostituzionalità di una categoria di pericolosità, il giudice della revoca deve depurare il provvedimento dall'incidenza della disposizione illegittima e verificare la tenuta del provvedimento residuo; non è ammessa una completa 'attualizzazione' o una nuova cognizione della fattispecie originaria
Cassazione Sez. I
sent. n.35756 del 30.5.2019 (Arona)
Richiamata in punto di principio relativo alla impossibilità di adeguare un titolo esecutivo definitivo a successivi sviluppi interpretativi, anche sul tema della correlazione temporale tra pericolosità e incremento patrimoniale
Cassazione (provvedimento originario)
sent. 19 novembre 2003, n.13407/2004
Titolo definitivo che ha disposto la confisca; costituisce il giudicato che è stato oggetto della istanza di revoca e della successiva verifica di autosufficienza dopo la declaratoria costituzionale
Massime di principio
- Nel procedimento di revoca di un provvedimento di prevenzione definitivo a seguito di una declaratoria di incostituzionalità, il giudice deve 'depurare' il provvedimento eliminando la porzione riferibile alla norma illegittima e verificare se il resto del provvedimento è autosufficiente; non è invece consentita una completa rinnovazione del giudizio originario.
- Se la confisca era fondata sia sull'ipotesi dichiarata incostituzionale sia su una ipotesi residuale ancora vigente, la revoca è esclusa quando la parte residua (es. dedizione ad attività produttive di reddito) possa autonomamente sorreggere la misura.
- Non è possibile trasformare il giudice della revoca in un giudice di cognizione che 'attualizza' la fattispecie secondo gli sviluppi giurisprudenziali sopravvenuti: i ricorrenti devono dimostrare che la norma incostituzionale ha avuto incidenza effettiva e decisiva sul provvedimento.
- La mera evoluzione interpretativa successiva alla definitività del titolo non consente, di per sé, di adeguare il contenuto del provvedimento esecutivo definitivo (confisca) ai nuovi parametri giurisprudenziali, inclusa la nozione di correlazione temporale tra pericolosità e patrimonio.
- Onere probatorio: chi chiede la revoca deve indicare e provare che la parte del provvedimento appoggiata sulla norma incostituzionale è stata determinante per l'esito, altrimenti la confisca residua rimane efficiente.
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