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Sentenza

Sentenza del 26/11/2019 n. 30764 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato prescritto il diritto di recuperare circa 16,86 milioni di euro di diritti doganali relativi a tabacchi lavorati esteri introdotti illegalmente in consumo dal genitore del contribuente nel 1984. Secondo l'Agenzia, il termine non decorreva dalla morte di S.M., avvenuta il 29 marzo 1987, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza penale conclusiva del procedimento, poiché il rapporto della Guardia di Finanza del 1 ottobre 1984 costituiva tempestiva notitia criminis e consentiva di applicare la deroga prevista per i fatti perseguibili penalmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha affermato che, quando il mancato pagamento dei dazi dipende da un atto perseguibile penalmente, il termine ordinario per il recupero può essere superato e la decorrenza deve essere collegata alla definizione irrevocabile del procedimento penale, purché la notitia criminis sia stata trasmessa tempestivamente, durante il termine applicabile. Non rilevano né l'effettivo esito del procedimento penale né l'identità tra l'autore del reato e il debitore o erede. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente nel merito l'obbligo di pagamento, ma ha escluso il criterio di prescrizione adottato dalla CTR.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, commi 1 e 3 (T.U.L.D.)

    L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni; qualora il mancato pagamento abbia causa da un reato, il termine decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza penale sono divenuti irrevocabili.

    Per i diritti doganali sorti nel periodo considerato, la prescrizione quinquennale non decorre automaticamente dalla morte dell'autore del reato, ma, in presenza di un illecito penalmente perseguibile, dalla definitività del provvedimento penale.

  • Regolamento CEE n. 1697/1979, artt. 2 e 3

    Il termine triennale per il recupero a posteriori dei dazi non si applica qualora le autorità competenti non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi a causa di un atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva.

    La deroga al termine ordinario opera quando il mancato accertamento dei dazi dipende da un fatto qualificabile come reato. Non è necessario che l'azione penale sia effettivamente iniziata o si concluda con una condanna.

  • Regolamento CE n. 2913/1992, art. 221, paragrafi 3 e 4

    La disciplina comunitaria sul recupero dei dazi prevale sulle regole nazionali incompatibili e consente la comunicazione dell'importo dopo il termine ordinario quando l'obbligazione doganale deriva da un atto perseguibile penalmente.

  • Regolamento CEE n. 1697/1979, art. 3; giurisprudenza della Corte di giustizia UE

    La qualificazione del fatto come atto passibile di azione giudiziaria repressiva può essere effettuata dalle autorità doganali; non sono indispensabili l'avvio effettivo dell'azione penale, una condanna o l'identità tra autore del fatto e soggetto destinatario del recupero.

  • Legge n. 428 del 1990, art. 29

    La norma ha ridotto da cinque a tre anni il termine per i diritti doganali sorti dopo la sua entrata in vigore, fissata al 1 maggio 1991; tale riduzione non era applicabile ai diritti sorti nel 1984.

Massime di principio

  • Quando un debito doganale deriva da un fatto penalmente perseguibile, il termine ordinario di recupero può non applicarsi o può essere differito fino alla definitività del provvedimento penale.
  • È sufficiente che la notitia criminis sia trasmessa tempestivamente durante il termine ordinario; non è necessario che il procedimento penale si concluda con una condanna.
  • La morte dell'autore del reato non fa necessariamente decorrere la prescrizione e non impedisce il recupero nei confronti dell'erede, se la responsabilità patrimoniale e la successione sono altrimenti configurabili.
  • L'esito del procedimento penale, compreso il non luogo a procedere per morte dell'imputato, non elimina automaticamente la possibilità di recuperare i dazi: ciò che rileva è la qualificabilità originaria del fatto come illecito penalmente perseguibile.
  • In casi analoghi occorre verificare cronologicamente la data di nascita del debito doganale, il termine applicabile ratione temporis, la tempestività della notitia criminis e la data di irrevocabilità del provvedimento penale.

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