Sentenza n. 397/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 167/2024 e n. 188/2024, limitatamente alle parti concernenti la condanna al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Spoleto n. 167/2024 e n. 188/2024, limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore antistatario ha proposto ricorso per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Spoleto n. 167/2024 e n. 188/2024, relative alla corresponsione della carta docenti, limitatamente alle statuizioni di condanna del Ministero al pagamento delle spese legali. Ha dedotto di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l'assegnazione di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti, compresa l'ultima memoria del ricorrente, non risultava il pagamento delle spese legali dovute in forza delle sentenze. Ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare le spese liquidate nei giudizi presupposti, inclusi gli interessi legali maturati dalla pubblicazione delle sentenze. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, affinché, su richiesta del ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero al pagamento delle somme ancora dovute, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Per l'eventuale attività commissariale ha fissato un compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero, da pagarsi dopo la verifica dell'espletamento del mandato sulla base della relazione documentata e della dichiarazione del ricorrente di avvenuta ottemperanza. Ha inoltre condannato il Ministero a pagare euro 500,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze – ivi compresi gli interessi legali maturati sulle relative somme successivamente alla pubblicazione delle sentenze, come da richiesta di parte ricorrente; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva su richiesta della parte in caso di persistente inadempimento.
art. 114 c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva.
La decisione accoglie l'azione di ottemperanza e ordina gli adempimenti sostitutivi e di pagamento specificati in motivazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Parte ricorrente - esponendo di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il pagamento - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle somme spettanti.
Il decorso del termine previsto per il pagamento da parte dell'amministrazione è stato allegato dal ricorrente come presupposto per chiedere l'ottemperanza; la sentenza non enuncia una regola interpretativa autonoma sulla disposizione.
Massime di principio
- Quando dagli atti risulta che l'amministrazione non ha pagato le somme dovute in forza di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e, contestualmente, nominare un commissario ad acta destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inottemperanza.
- L'esecuzione del giudicato di condanna al pagamento può comprendere gli interessi legali maturati sulle somme dovute dalla pubblicazione della sentenza, se riconosciuti dal giudice in accoglimento della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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