Sentenza n. 227/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 26.6.2024, n. 661, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 26 giugno 2024, n. 661, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto, quale insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato, a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024, oltre agli interessi legali e all’eventuale rivalutazione monetaria eccedente il tasso legale. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della sentenza al Ministero, effettuata il 16 ottobre 2024. Sebbene costituitosi in giudizio, il Ministero non ha contestato l’inadempimento né fornito la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo. È stata inoltre richiesta l’adozione di misure coercitive, compresa la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di 500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e fino all’adempimento oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure coercitive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la misura è stata applicata in ragione della necessità di emettere la carta elettronica, oltre ad accreditare la somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine decorso prima della proposizione del giudizio.
art. 2697 c.c.
Incombe su chi afferma l’avvenuto adempimento l’onere di provarlo; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento da parte del Ministero hanno consentito di ritenere persistente l’inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale esecuzione al giudicato.
- L’amministrazione che deduca l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la relativa prova; la mera costituzione in giudizio, senza contestazione dell’inadempimento e senza documentazione dell’esecuzione, non è sufficiente a superare la domanda di ottemperanza.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di una somma, l’adozione di un’attività amministrativa ulteriore, come l’emissione di un titolo o di una carta elettronica, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e applicare un’astreinte per ogni giorno di ritardo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva entro un termine prestabilito qualora l’amministrazione non esegua spontaneamente il giudicato.
- La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento e cessare con l’effettiva esecuzione del giudicato oppure, in difetto, con l’insediamento del commissario ad acta.
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