Sentenza del 02/04/2019 n. 1962 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Estinzione del giudizio relativo a comunicazione di irregolarità per cessazione materia del contendere conseguente ad emissione cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio relativo alla comunicazione di irregolarità è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. La controversia eventualmente riguardante la pretesa tributaria deve essere riferita alla cartella di pagamento, che costituisce il nuovo e autonomo atto impositivo da contestare nei termini di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava una comunicazione di irregolarità. Successivamente alla sua notifica, l'Amministrazione ha emesso una cartella di pagamento, che ha integralmente sostituito la precedente comunicazione quale atto posto a fondamento della pretesa tributaria. Di conseguenza, non sussisteva più un interesse concreto a ottenere una decisione sulla legittimità della comunicazione di irregolarità, poiché il rapporto tributario sostanziale risultava ormai fondato esclusivamente sulla cartella.
Norme richiamate
Legge n. 546/1992, art. 46
La disposizione consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quando viene meno l'interesse concreto alla decisione, come accade quando l'atto impugnato è sostituito da un successivo atto che fonda autonomamente la pretesa tributaria.
Massime di principio
- Quando una comunicazione di irregolarità viene seguita dall'emissione di una cartella di pagamento, la cartella può sostituire integralmente la comunicazione come fondamento della pretesa tributaria.
- Il giudizio già instaurato contro la comunicazione di irregolarità può perdere il proprio oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione del giudizio sulla comunicazione non equivale necessariamente all'annullamento della pretesa fiscale: il contribuente deve contestare la cartella con un nuovo ricorso, rispettando il termine di impugnazione applicabile.
- In situazioni analoghe occorre verificare se il successivo atto abbia effettivamente sostituito quello precedente oppure si limiti a confermarlo; solo nel primo caso viene meno l'interesse alla decisione sul primo atto.
- La notifica della cartella rende essenziale controllare tempestivamente contenuto, motivazione, termini, notificazione e fondamento della pretesa, poiché la mancata impugnazione può rendere definitiva la cartella.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 591 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 690 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 701 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 784 - Comm. Trib. Prov. Salerno
- Sentenza · 2 apr 2019Sentenza del 02/04/2019 n. 1921 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →