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Ordinanza

Ordinanza n. 1268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 249/2026, resa tra le parti (su ricorso n. 590/2026).

Giustizia amministrativa202602058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sezione II, n. 249/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall'impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lombardia aveva respinto la domanda cautelare proposta nel ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato, senza definire i profili di ritualità della notifica dell'appello, che non era stato sufficientemente dimostrato il periculum in mora. Il pregiudizio allegato consisteva unicamente in un possibile danno economico, ritenuto, in quanto tale, sempre suscettibile di ristoro.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la riforma dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 62 c.p.a. La decisione è fondata sull'insufficiente dimostrazione del periculum in mora: il pregiudizio prospettato era esclusivamente economico e quindi considerato normalmente risarcibile. Il Collegio ha espressamente tralasciato i profili di ritualità della notifica dell'appello, segnalando che la notifica non era stata formulata nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato a Roma e che dal sistema del processo telematico risultava l'accettazione da parte della piattaforma, ma non l'effettivo recapito ai destinatari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione disciplina l'appello cautelare; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto non integrati i presupposti per la riforma dell'ordinanza cautelare, per insufficiente dimostrazione del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la mera allegazione di un pregiudizio economico non dimostra di per sé il periculum in mora quando il danno prospettato sia normalmente suscettibile di ristoro per equivalente.
  • L'appello cautelare deve essere respinto quando non risulti sufficientemente dimostrato il periculum in mora, anche senza che il giudice debba definire ulteriori profili preliminari di ritualità della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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