Ordinanza n. 3347/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’atto avente a oggetto la “Nota di riscontro Vs comunicazione del 08.04.2026 prot. 23724”, notificata telematicamente in data 5 maggio 2026, con la quale l’ente comunicava alla ricorrente il recesso anticipato dal contratto di concessione stipulato in data 16/18 ottobre 2020 (rep. 5716 del giorno 8.3.2021), la richiesta di pagamento di canoni scaduti, la demolizione di fabbricati autorizzati, e la restituzione dell'area demaniale (all. doc. 1), conseguente al diniego insito nella comunicazione avente a oggetto la “Nota di riscontro alla Vostra comunicazione del 06.03.2026 - Vs. Rif. prot. n. MP060326”, notificata telematicamente in data 20 marzo 2026, e anch'essa quivi impugnata, con la quale l'ente vietava alla ricorrente la cessione del ramo d'azienda afferente alla concessione in essere e richiedeva il versamento dei canoni scaduti (all. doc. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali recanti il recesso anticipato dalla concessione demaniale, la richiesta di pagamento di canoni scaduti, il divieto di cessione del ramo d’azienda, la richiesta di demolizione di fabbricati autorizzati e la restituzione dell’area demaniale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa concessionaria e la persona fisica ricorrente hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, due comunicazioni del Comune. La prima vietava la cessione del ramo d’azienda afferente alla concessione e richiedeva il pagamento dei canoni scaduti; la seconda comunicava il recesso anticipato dal contratto di concessione, reiterava la richiesta di pagamento dei canoni, imponeva la demolizione di fabbricati autorizzati e richiedeva la restituzione dell’area demaniale. Il testo non riporta analiticamente i motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione, da parte ricorrente, del complessivo comportamento tenuto dal Comune nell’ambito del rapporto concessorio e della deduzione di un pregiudizio cautelare derivante dagli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. In sede di sommaria cognizione, il Collegio ha ritenuto che la ricostruzione della parte ricorrente sul comportamento complessivo del Comune non trovasse adeguato riscontro probatorio negli atti di causa, lasciando impregiudicate le questioni di rito e ogni ulteriore valutazione di merito. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che la cessazione dell’attività non era stata disposta con la nota comunale del 5 maggio 2026, ma era stata decisa dalla stessa ricorrente in seguito alla messa in liquidazione, mediante comunicazione dell’8 aprile 2026, della quale il Comune aveva preso atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità del caso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nella fase cautelare; il rigetto è fondato, in particolare, sull’insussistenza del periculum in mora e sull’insufficiente riscontro probatorio della ricostruzione prospettata dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente deve trovare un adeguato riscontro negli atti di causa; in mancanza, essa non può fondare la misura sospensiva, ferma la successiva piena cognizione nel merito.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio cautelare allegato dal ricorrente deriva da una propria decisione o condotta, anziché dall’atto amministrativo impugnato.
- La cessazione dell’attività del concessionario non è imputabile all’amministrazione, ai fini della tutela cautelare, quando risulta determinata dalla messa in liquidazione decisa dal concessionario stesso e l’amministrazione si sia limitata a prenderne atto.
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