Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 813/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 153 del 3.5.2023, resa all’esito del procedimento iscritto al n. 11/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 153 del 3 maggio 2023, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di 500 euro annui, ed era stato condannato il Ministero a metterla a disposizione. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto anche la corresponsione degli interessi legali e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, accertando la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della sorte capitale. Ha ritenuto ammissibile l’azione di ottemperanza perché il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero, il termine di 120 giorni era inutilmente decorso e la sentenza era passata in giudicato. Nel merito, ha rilevato che dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di corrispondere alla ricorrente la somma riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Livorno, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. La domanda relativa agli interessi legali è stata respinta, poiché tale richiesta esulava dal perimetro oggettivo del giudicato da eseguire. Per l’eventuale ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte normativa richiamata nel titolo giudiziale presupposto per il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il comando contenuto nel giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L’oggetto dell’ottemperanza è delimitato dal contenuto del giudicato: non possono essere riconosciute in tale sede pretese, quali gli interessi legali, che non risultino comprese nel comando giudiziale da eseguire.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta condizionatamente all’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, attribuendo al commissario un termine ulteriore per compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione e pagare le somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.