Sentenza n. 1912/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 162/2024, relativa all’emissione della carta del docente e all’accredito di euro 3.000,00 per ciascun anno scolastico dal 2016/2017 al 2021/2022, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 162/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione era stato condannato a emettere in loro favore la carta del docente e ad accreditarvi, per ciascuna, euro 3.000,00 per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi maturati dal momento dell’accredito sino al saldo. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nonostante la notifica e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La domanda è stata quindi diretta a ottenere l’esecuzione integrale della pronuncia e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine decorrente dalla notificazione del titolo. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, da attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario, quale ausiliario del giudice, è tenuto ad accettare l’incarico e a depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 857,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, concorre a integrare i presupposti per procedere in via esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente quanto al commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Concorre, unitamente all’art. 91 c.p.c., a fondare la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Massime di principio
- L’ottemperanza a una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro è esperibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dopo la notificazione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con un termine ulteriore per l’adempimento sostitutivo.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche all’ottemperanza di condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge Pinto, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’attività sostitutiva esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della pronuncia di ottemperanza può essere fonte di responsabilità amministrativa.
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