Cassazione Penale, Sentenza n. 1686/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per plurime condotte di usura aggravate dall'uso del metodo mafioso (con estinzione del reato associativo per prescrizione). Le censure principali riguardavano: 1) vizi di motivazione e travisamento della prova (richieste di rivalutazione degli elementi probatori e delle dichiarazioni della persone offese); 2) mancata rinnovazione del dibattimento o delle prove testimoniali dopo mutamento del collegio; 3) mancato riconoscimento di scriminanti o dello stato di necessità (Ginassi) e di attenuanti generiche; 4) qualificazione giuridica diversa della condotta (es. truffa o favoreggiamento); 5) illegittimità e vizio della confisca disposta (art. 240-bis c.p.) e contestata provenienza lecita dei beni (ricorsi di Saetta e Discetti e contestazioni collegate riguardo a provvedimenti di prevenzione); 6) questioni processuali (omessa notificazione dell'avviso di deposito ex art. 548 c.p.p. per Marra); 7) deduzioni sulla prescrizione e sulla retrodatazione della consumazione del reato. Ciascun ricorrente proponeva motivi specifici: Servi sosteneva di essere vittima di usura e amico della presunta offesa (Volpe), chiedeva riesame della testimonianza e attenuanti; Cannavaro invocava di essere a sua volta usurato; Cocice lamentava marginalità del suo apporto e illegittimità della confisca di immobili intestati a terzi; Saetta contestava la legittima provenienza di numerosi beni e la discordanza con provvedimenti di prevenzione; Marra denunciava nullità per mancata notifica dell'avviso di deposito e insufficienza probatoria; Ginassi invocava stato di necessità e censurava la quantificazione della continuazione; Discetti contestava il vincolo su immobile intestato alla coniuge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte dichiarato i ricorsi inammissibili o infondati: 1) Servi Alberto Norge: ricorso inammissibile (le censure richiedevano rivalutazione delle prove o deduzioni tardive; mancata rinnovazione e mancata concessione di attenuanti ritenute legittime in base alla motivazione della Corte territoriale); 2) Cannavaro Salvatore: annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato per morte dell'imputato; 3) Cocice Salvatore: ricorso inammissibile (edomande di rivalutazione della prova e doglianze tardive; il contestato vincolo su beni intestati a terzi privo di interesse personale del ricorrente); 4) Saetta Vincenzo e Discetti Alessandro: i motivi che contestavano la confisca sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse poiché i beni erano intestati a terzi e non era stato dimostrato un interesse diretto o specifico all'eliminazione del vincolo (eccezioni residuali non sono state ritenute sussistenti); ulteriori doglianze sulla provenienza lecita dei beni erano in sostanza valutazioni di merito non proponibili in Cassazione; 5) Marra Domenico: ricorso infondato (nessuna nullità insanabile per omessa notifica dell'avviso di deposito; doglianze di merito e di travisamento tardive o inammissibili; aggravante del metodo mafioso correttamente applicata in relazione a condotte dimostrate); 6) Ginassi Franco: ricorso inammissibile nella maggior parte dei motivi (esimente di stato di necessità proposta tardivamente); tuttavia la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla quantificazione dell'aumento per la continuazione (mancata motivazione circa la determinazione dell'aumento) e ha disposto rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sulla quantificazione; 7) Discetti: la doglianza sulla confisca dell'immobile intestato a terzi è stata ritenuta inammissibile per mancanza di interesse. In sintesi: la maggioranza dei ricorsi è stata dichiarata inammissibile o respinta; la sentenza è stata annullata senza rinvio per morte di Cannavaro; la sola riforma parziale è relativa alla quantificazione dell'aumento per continuazione nel caso di Ginassi, con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen.
Riferito in tema di limiti alla rinnovazione degli esami testimoniali e alla disciplina speciale dei procedimenti per taluni delitti; la Corte chiarisce che la giurisprudenza delle Sezioni Unite prevale e che il consenso delle parti alla utilizzazione delle prove assunte non è sempre necessario in caso di mutamento del collegio
art. 240-bis cod. pen.
Norma che consente la confisca per delitti più gravi e sfruttata per disporre l'ablazione dei beni ritenuti provento o strumentali; la Corte richiama il principio che il ricorrente non ha interesse ad impugnare la confisca di beni intestati a terzi salvo specifici casi (sproporzione o contestazione dell'interposizione fittizia)
art. 548 comma 2 cod. proc. pen.
Disposizione che impone la notificazione dell'avviso di deposito della motivazione quando depositata fuori termine; la Corte afferma che l'omessa notificazione non determina automaticamente la nullità della sentenza di appello e può essere rimediata mediante incidente di esecuzione e rinnovazione della notifica, preservando la possibilità per l'imputato di esercitare il proprio diritto di impugnazione
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione; la Corte precisa che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude in genere la rilevazione d'ufficio di questioni non dedotte in tempo
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione: il travisamento della prova o questioni non dedotte in grado di appello sono inammissibili; la Corte la applica per rigettare numerose doglianze tardive
art. 192 cod. proc. pen.
Regola di valutazione della testimonianza dell'imputato persona offesa o indagato: richiede specificità nella valutazione; la mancata prospettazione tempestiva della violazione in grado d'appello è stata ritenuta inammissibile
art. 644 cod. pen.
Norma che incrimina l'usura; la Corte ribadisce la natura di reato a consumazione prolungata o frazionata e le conseguenze sulla prescrizione
art. 157 e 160 cod. pen.
Richiamati in tema di prescrizione per i reati aggravati dal D.L. n. 152/1991: la disciplina speciale può incidere sui termini e comportare decorrenze interrotte più volte
art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in legge n. 203/1991)
Aggravante connessa all'uso del metodo mafioso; la Corte specifica che l'aggravante è di natura oggettiva e può essere riconosciuta anche senza accertamento di adesione ad associazione mafiosa, quando l'azione richiami il potere intimidatorio mafioso
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili censure che chiedono una diversa valutazione della prova o il travisamento dei fatti se non dedotte tempestivamente in grado d'appello: evitare di introdurre nuovi profili di fatto solo in sede di legittimità
- La prova 'decisiva' che giustifichi la rinnovazione del dibattimento deve essere tale da determinare sicuramente un esito diverso del processo; le richieste generiche di rinnovazione difficilmente vengono accolte
- Le doglianze sulla confisca di beni intestati a terzi sono di norma inammissibili per carenza di interesse dell'imputato, salvo che si contesti specificamente l'interposizione fittizia o la sproporzione che coinvolga il patrimonio del proposto
- L'omessa notifica dell'avviso di deposito ex art. 548 c.p.p. non produce automaticamente la nullità insanabile della sentenza di appello: il rimedio pratico è l'incidente di esecuzione e la rinnovazione della notifica per preservare il diritto di impugnazione dell'imputato
- Le attenuanti generiche non sono riconosciute automaticamente per mera assenza di elementi negativi: vanno provati elementi positivi che le giustifichino
- Le questioni che richiedono indagini di fatto o rivalutazioni probatorie (es. provenienza lecita dei beni, retrodatazione della consumazione ai fini prescrizionali) devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito, non per la prima volta in Cassazione
- La quantificazione dell'aumento per continuazione va motivata distintamente per ciascun reato satellite; la mancanza di motivazione sulla misura può comportare annullamento parziale e rinvio
- L'aggravante del metodo mafioso è di carattere oggettivo e può essere applicata anche se non è dimostrata l'appartenenza a un'associazione mafiosa, purché l'azione richiami il potere intimidatorio correlato alla mafia
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