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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15852/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La curatela impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto l'imputato dal capo 3 (bancarotta impropria da operazioni dolose) ritenendo assente il nesso di causalità tra l'omessa riscossione dei canoni (circa €67.775,26) e il successivo fallimento, sostenendo che quella somma non avesse inciso in modo preponderante sul passivo complessivo. Inoltre si deduceva l'irragionevolezza della revoca della provvisionale disposta in primo grado nonostante la conferma della statuizione civile per i reati estinti per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (che assorbe il secondo). Ha affermato che, ai fini dell'art. 223, comma 2, n. 2 l. fall., è sufficiente che le operazioni dolose abbiano concorso a cagionare o aggravare il dissesto anche se non ne furono la causa esclusiva o preponderante. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello, che ha affermato apoditticamente l'assenza di incidenza causale della sottrazione dell'attivo senza spiegare il percorso logico e i criteri d'apprezzamento. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e la controversia è stata rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    La norma punisce la bancarotta impropria da operazioni dolose e richiede che le operazioni siano idonee, nel loro complesso, a cagionare il fallimento; non è necessario che ogni singola operazione sia di per sé causa esclusiva o preponderante del dissesto, basta il contributo causale anche come aggravamento di un dissesto preesistente

  • art. 41 cod. pen.

    Principio del concorso di cause: l'esistenza di una causa antecedente efficiente non esclude in sé l'efficacia causale di un successivo comportamento che aggrava l'evento; rileva l'apporto causale della condotta contestata

Massime di principio

  • La sussistenza del nesso di causalità in reati che ledono il patrimonio (es. bancarotta) può essere integrata anche da condotte che aggravano un dissesto già in atto: non è richiesto che il contributo sia la causa esclusiva o preponderante del fallimento
  • La valutazione dell'incidenza causale è rimessa al giudice del merito ma deve essere supportata da una motivazione coerente che evidenzi il percorso logico e i criteri adottati (quantificazione dell'incidenza, rapporto con l'attivo e il passivo, collegamento temporale e funzionale)
  • Una diminuzione non irrilevante dell'attivo (anche se non prevalente rispetto al passivo) può integrare un contributo causale; il giudice non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla non incidenza
  • Se la decisione penale incide sugli effetti civili (es. statuizione risarcitoria o provvisionale), la Cassazione può annullare limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile per la determinazione del danno/risarcimento
  • In controversie simili, la parte civile dovrebbe documentare l'effettiva correlazione economica e temporale tra le operazioni contestate e l'aggravamento del dissesto per sostenere la rilevanza causale

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