Sentenza del 23/09/2019 n. 1001 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Capitali corrisposti da fondi pensione integrativi - Prestazioni erogate in forma di capitale - Diversità di situazione - Onere della prova sulla parte di indennità sottoposta all'aliquota del 12,50%
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta tassazione delle somme liquidate da un fondo pensione integrativo aziendale a capitalizzazione, distinguendo tra la sorte capitale, derivante dai contributi e dall’attribuzione patrimoniale connessa alla cessazione del rapporto di lavoro, e il rendimento finanziario prodotto dall’investimento delle somme sui mercati. Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, il contribuente sosteneva che la quota corrispondente al rendimento dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, mentre la sorte capitale dovesse seguire il regime della tassazione separata. La questione comprendeva anche l’individuazione del soggetto gravato dall’onere di provare la quota effettivamente riconducibile al rendimento finanziario.
La decisione
La sentenza ha affermato che, per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000, la tassazione separata si applica esclusivamente alla sorte capitale, mentre la parte derivante dal rendimento finanziario è soggetta alla ritenuta del 12,50%. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica il regime della tassazione separata previsto dal T.U.I.R. La distinzione tra capitale e rendimento non opera automaticamente: il contribuente deve fornire la prova della quota dell’indennità riconducibile a rendimenti ottenuti mediante investimento sui mercati e quindi assoggettabile all’aliquota del 12,50%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)
Regime di tassazione separata delle prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
La tassazione separata si applica alla sorte capitale della prestazione e, secondo il principio indicato, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Ritenuta del 12,50% sui rendimenti finanziari.
La quota della prestazione riconducibile al rendimento prodotto dall’investimento sui mercati finanziari, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, può beneficiare della ritenuta del 12,50%.
D.lgs. n. 124 del 1993
La posizione dell’iscritto anteriormente all’entrata in vigore del decreto rileva per individuare il regime fiscale applicabile alle prestazioni del fondo pensione integrativo.
Massime di principio
- Nelle prestazioni dei fondi pensione erogate in forma di capitale occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario: non tutta la somma liquidata riceve necessariamente lo stesso trattamento fiscale.
- Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000, la quota di rendimento finanziario può essere assoggettata alla ritenuta del 12,50%, mentre la sorte capitale segue la tassazione separata.
- Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001 si applica il regime della tassazione separata previsto dal T.U.I.R., secondo i limiti e le componenti individuate dalla disciplina applicabile.
- Il contribuente che pretende l’aliquota agevolata del 12,50% deve dimostrare in modo concreto la quota della prestazione derivante da effettivi rendimenti finanziari; in mancanza di tale prova, l’agevolazione non può essere riconosciuta automaticamente.
- La documentazione del fondo, i prospetti di calcolo, la composizione dei versamenti e i rendimenti conseguiti sono essenziali per separare fiscalmente capitale e rendimento.
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