Sentenza n. 413/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza T.A.R. Umbria n. -OMISSIS-, non notificata e passata in giudicato, con la quale, in parziale accoglimento dei motivi di ricorso, sono stati annullati in parte qua gli atti gravati, obbligando il Consiglio comunale di Spoleto alla rinnovazione in parte qua della deliberazione n. -OMISSIS- con riferimento alla osservazione alla variante generale al PRG - Parte strutturale prodotta dalla ricorrente (contrassegnata con il n. -OMISSIS- dal Comune di Spoleto); e per la declaratoria della nullità della deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Mozione inerente l’osservazione alla variante al PRG parte strutturale zona -OMISSIS- prot.-OMISSIS-. Approvazione”, in quanto approvata dal Comune di Spoleto in violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR per l’Umbria n. -OMISSIS-; nonché della nullità di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di approvazione di una mozione di indirizzo sulle future scelte urbanistiche e paesaggistiche relative all’area interessata dalla proprietà della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha agito in ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Umbria, che aveva annullato in parte qua gli atti di approvazione della variante generale al PRG – Parte strutturale e imposto al Consiglio comunale di rinnovare la deliberazione sulla sua osservazione urbanistica, relativa alla classificazione del terreno in località -OMISSIS- (da VRA – Area di salvaguardia delle Macrozone a MCR* – Macrozone di consolidamento di nuova individuazione). In via principale ha chiesto la nullità della deliberazione consiliare che approvava una mozione, deducendone la violazione o elusione del giudicato; tale domanda era stata già respinta con sentenza non definitiva. Sulla domanda subordinata di annullamento della deliberazione, ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione del principio di non aggravamento. Ha contestato la ricostruzione del contesto ambientale e storico-culturale dell’area, sostenendo che i resti delle condutture di bonifica si trovassero più a nord e che l’antico lago Tiberino interessasse un territorio più ampio; ha inoltre lamentato il protrarsi della procedura, avviata con la votazione dell’osservazione nel febbraio 2020, e l’aggravamento derivante dalla mozione. Ha chiesto il rinvio per la trattazione congiunta con un altro ricorso relativo ad atti sopravvenuti e a un diniego di accesso.
La decisione
La domanda di rinvio è stata respinta: la causa era matura per la decisione e la trattazione congiunta con il distinto ricorso avrebbe comportato un inutile aggravio processuale. La domanda subordinata di annullamento è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, senza esame nel merito delle censure di istruttoria, motivazione e legittimità sostanziale. Il Consiglio comunale aveva approvato una mozione di mero indirizzo politico, rivolta a impegnare Sindaco e Giunta a promuovere un vincolo paesaggistico e a prevedere una macroarea a basso indice di edificabilità: essa non produceva effetti diretti, autonomi e immediati sulla posizione della proprietaria. L’eventuale vincolo paesaggistico richiede un autonomo procedimento non di competenza comunale, mentre la modifica degli indici o della trasformabilità dell’area può conseguire soltanto a varianti urbanistiche. L’eventuale lesione potrà quindi derivare da successivi atti attuativi, non impugnati in questo giudizio. La domanda di ottemperanza era stata già respinta con sentenza non definitiva. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Per quanto esposto, il ricorso, nella parte in cui tende ad ottenere l’annullamento della D.C.C. n. -OMISSIS-, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando è rivolto contro un atto di indirizzo privo di effetti lesivi diretti, autonomi e immediati.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Con sentenza non definitiva -OMISSIS- è stata rigettata la domanda di ottemperanza proposta in via principale ed è stata disposta, per la discussione in udienza pubblica delle censure volte all’annullamento dell’atto impugnato, la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., e la fissazione, per il prosieguo della trattazione, l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
La disposizione è stata applicata per convertire il rito e proseguire in udienza pubblica l’esame della domanda di annullamento distinta dalla domanda di ottemperanza.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il Collegio non ravvisa i presupposti, alla luce del disposto del comma 1 bis dell’art. 73, cod. proc. amm., per concedere il rinvio richiesto dalla parte ricorrente; essendo la presente causa matura per la decisione, il rinvio per trattazione congiunta con l’ulteriore ricorso depositato dalla ricorrente – avente ad oggetto provvedimenti sopravvenuti nonché la contestazione di un diniego di accesso agli atti – si risolverebbe in un inutile aggravio processuale.
Il rinvio richiesto non è stato concesso, poiché la causa era matura per la decisione e la trattazione congiunta con un diverso ricorso avrebbe prodotto un inutile aggravio processuale.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Come correttamente evidenziato dalla difesa resistente, l’apposizione di un eventuale vincolo paesaggistico ex art. 136 d.lgs. n. 42 del 2004 presuppone un autonomo procedimento di riconoscimento e imposizione non di competenza dall’Amministrazione comunale; la modifica dell’indice di edificabilità con riferimento ad una specifica porzione dell’area ZAUNI in cui ricade la proprietà della ricorrente – e, più in generale, una rideterminazione della trasformabilità dell’area stessa – potrà eventualmente derivare solo dall’approvazioni di varianti alla pianificazione urbanistica.
L’imposizione del vincolo paesaggistico richiede un autonomo procedimento non attribuito al Comune; le modifiche della trasformabilità urbanistica dell’area possono invece derivare dall’approvazione di varianti alla pianificazione.
art. 21-septies l. 241/1990
In via principale la ricorrente ha lamentato la violazione e/o elusione del giudicato, nullità ex art. 21 septies l. n. 241 del 1990 della D.C.C. n. -OMISSIS-.
La norma è stata invocata dalla ricorrente per chiedere la nullità della deliberazione per violazione o elusione del giudicato; la domanda è stata respinta con la precedente sentenza non definitiva.
Massime di principio
- Un atto consiliare di mero indirizzo politico, che impegna gli organi esecutivi a valutare o promuovere future scelte pianificatorie o paesaggistiche, non è immediatamente lesivo se non incide direttamente, autonomamente e attualmente su una posizione giuridica: la sua impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
- Quando gli effetti pregiudizievoli di un atto programmatico possono manifestarsi soltanto attraverso successivi provvedimenti applicativi, l’interesse all’impugnazione va fatto valere contro tali provvedimenti, una volta adottati.
- L’apposizione del vincolo paesaggistico previsto dall’art. 136 del d.lgs. 42/2004 presuppone un autonomo procedimento; la modifica degli indici edificatori o della trasformabilità urbanistica richiede invece l’approvazione di una variante alla pianificazione.
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