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Ordinanza

Ordinanza n. 497/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento del decreto assessoriale n. 43/GAB in data 21 maggio 2025, con cui è stato adottato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 della provincia di Enna, nonché dei relativi allegati (cartografie, elaborati grafici, relazioni tecniche, norme di attuazione), della relazione finale n. 1894 del 22 maggio 2024, del verbale in data 11 aprile 2025 dell’Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio e della relazione di accompagnamento.

Giustizia amministrativa202501675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto assessoriale di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 10, 11 e 12 della provincia di Enna, con relativi allegati e atti istruttori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, proprietaria di circa 400 ettari nel Comune di Centuripe e concedente il diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 384 MWp, ha impugnato il Piano Paesaggistico nella parte in cui ha assoggettato l'area al Contesto del Paesaggio 09, Contesto 9e, con livello di tutela 2. Ha dedotto che le Norme di Attuazione, in particolare gli artt. 14 e 29, determinerebbero un divieto generalizzato di realizzazione di impianti fotovoltaici e agrifotovoltaici, salvo quelli destinati all'autoconsumo, in contrasto con la disciplina e gli obiettivi in materia di energie rinnovabili. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, poiché gli agrumeti, le colture legnose, i sistemi agricoli complessi, i laghetti e gli altri elementi paesaggistici rappresentati dal Piano non corrisponderebbero allo stato effettivo dei luoghi. La ricorrente ha contestato anche l'estensione della perimetrazione di interesse archeologico relativa al sito di Monte Pietraperciata, ritenendola fondata su valutazioni presuntive e non su dati scientificamente verificabili, nonché sproporzionata rispetto all'area direttamente vincolata. Ha infine dedotto disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto ad aree limitrofe analoghe, oltre alla non percepibilità, visibilità e fruibilità dei terreni da punti di osservazione significativi. L'Amministrazione ha sostenuto la completezza dell'istruttoria, la congruità del supporto motivazionale e cartografico, la legittimità della qualificazione di ulteriori aree come beni paesaggistici e l'ampia discrezionalità tecnica delle scelte pianificatorie.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto che il giudice amministrativo non possa sostituire le proprie valutazioni a quelle tecnico-discrezionali dell'Amministrazione, ma possa verificare l'obiettiva ragionevolezza delle scelte, anche quando l'eventuale errore di fatto emerga soltanto dopo un approfondimento istruttorio non percepibile ictu oculi. La relazione tecnica depositata dalla ricorrente è stata considerata idonea a fornire un adeguato principio di prova sulle contestazioni relative allo stato dei luoghi e alla base tecnico-scientifica della perimetrazione archeologica. È stata quindi disposta una verificazione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, per accertare l'effettiva presenza degli agrumeti, la consistenza delle colture legnose e dei seminativi, la natura dei laghetti, la qualità visiva e percettiva, l'identità paesaggistica e la fruibilità dell'area, nonché la fondatezza scientifica della fascia di interesse archeologico. Sono stati nominati due verificatori, rispettivamente per gli aspetti paesaggistici e archeologici, con termine di 150 giorni per le operazioni e ulteriori 30 giorni per il deposito delle relazioni conclusive. È stato disposto un anticipo di 1.500 euro per ciascun verificatore, provvisoriamente a carico della ricorrente, e il rinvio della causa alla pubblica udienza indicata nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Richiamato per individuare il procedimento di valutazione ambientale avviato per il progetto dell'impianto fotovoltaico.

  • art. 134 d.lgs. 42/2004

    Richiamato con riferimento alla qualificazione delle aree come beni paesaggistici, inclusa quella prevista dalla lettera c).

  • art. 135 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dall'Amministrazione quale base della pianificazione paesaggistica e della possibilità di prevedere limitazioni e divieti di trasformazione.

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    Richiamato per i beni e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico e per la proposta di apposizione del vincolo.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    Richiamato per le aree tutelate ex lege, tra cui quelle connesse a corsi d'acqua e interessi archeologici secondo quanto rappresentato nel provvedimento.

  • art. 143 d.lgs. 42/2004

    Richiamato dall'Amministrazione in relazione all'attività istruttoria e di ricognizione richiesta per l'elaborazione del piano paesaggistico.

  • art. 144 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base della relazione finale della Soprintendenza nella fase di concertazione e partecipazione alla formazione del piano.

  • art. 66, comma 3, c.p.a.

    Utilizzato per disporre l'anticipo sul compenso spettante ai verificatori, provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il termine decadenziale entro cui il verificatore deve presentare la domanda di liquidazione del compenso definitivo.

Massime di principio

  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecnico-discrezionali dell'amministrazione non può tradursi nella sostituzione del giudice all'autorità amministrativa, ma comprende la verifica dell'obiettiva ragionevolezza della decisione e dell'assenza di errori di fatto rilevanti.
  • L'errore di fatto idoneo a rendere irragionevole una scelta tecnico-discrezionale può essere accertato anche mediante un approfondimento istruttorio complesso e non deve necessariamente risultare immediatamente percepibile ictu oculi.
  • Una relazione tecnica di parte articolata e specificamente riferita allo stato dei luoghi e alla base conoscitiva dell'atto può costituire adeguato principio di prova per disporre una verificazione nel giudizio di annullamento di uno strumento di pianificazione paesaggistica.
  • Quando sono contestate la ricognizione concreta dei valori paesaggistici e la fondatezza scientifica di una perimetrazione archeologica, il giudice può disporre verificazioni distinte, da eseguirsi nel contraddittorio, prima di pronunciarsi sulla legittimità del piano.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

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