Cassazione Penale, Ordinanza n. 38030/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello emessa nel giudizio di rinvio, instaurato a seguito di un precedente annullamento parziale della Cassazione, nella parte in cui il giudice del rinvio ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe applicato i principi fissati dalla Cassazione in sede di rinvio: si sarebbe limitata a richiamare l'art. 112 c.p. e a valorizzare il solo quantitativo di stupefacente, elemento ritenuto insufficiente, da solo, a integrare l'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Secondo la ricorrente, la valutazione di gravità avrebbe dovuto tenere conto dei parametri dell'art. 133 c.p. e della condotta complessiva dell'agente, anche precedente e susseguente al fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza investisse in sostanza il trattamento sanzionatorio e la valutazione del giudice di merito, sorretti da motivazione adeguata e coerente, quindi non sindacabili nei termini prospettati in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice d'appello aveva effettuato una nuova valutazione sugli elementi già emersi nei precedenti gradi, motivando l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante con riferimento alla gravità intrinseca della condotta, al numero dei partecipi, al quantitativo e alla qualità della sostanza, alla disponibilità di mezzi, alla capacità di reperire stupefacenti all'estero e distribuirli in Italia, nonché alla condotta antecedente e successiva e all'intensità del dolo. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 112 c.p.
richiamato quale aggravante rispetto alla quale era stato operato il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche; la Corte ritiene corretta la sua considerazione nel bilanciamento di merito.
art. 80, comma 2, d.P.R. 15 novembre 1990, n. 309
menzionato come aggravante in materia di stupefacenti; la ricorrente ne contesta l'applicazione valorizzando il solo dato quantitativo, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 133 c.p.
indicato come parametro per la valutazione della gravità del fatto e della condotta complessiva dell'agente, richiamato dalla ricorrente a sostegno del motivo.
art. 616 c.p.p.
utilizzato come base normativa per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare il giudizio di bilanciamento tra circostanze quando la motivazione del giudice di merito sia logica, adeguata e coerente e non presenti vizi rilevabili nei limiti del sindacato di cassazione.
- Il giudice del rinvio, nei limiti del decisum rescindente, può procedere a una nuova valutazione degli elementi già acquisiti nel processo per motivare il giudizio sulle circostanze attenuanti e aggravanti, purché si conformi ai principi enunciati dalla Corte di cassazione.
- La valutazione della gravità del fatto in materia di stupefacenti può fondarsi su un apprezzamento complessivo della condotta, comprensivo del numero dei partecipi, del quantitativo e della natura della sostanza, dell'organizzazione dell'azione e della capacità di approvvigionamento e distribuzione, non essendo decisivo un solo indice isolato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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