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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27085/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente aveva promosso un giudizio di ottemperanza davanti alla commissione tributaria provinciale per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3088/11/2020 nella parte in cui aveva condannato il comune al pagamento delle spese di lite in suo favore. La commissione aveva dichiarato inammissibile il ricorso; contro tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del procedimento la Corte ha rilevato che, con precedente decreto, era già stato dichiarato estinto un diverso giudizio di cassazione proposto avverso la medesima sentenza n. 933/11/2022 della commissione tributaria provinciale. La Corte ha quindi ritenuto che il presente ricorso fosse inammissibile perché diretto contro una sentenza già impugnata in altro procedimento di cassazione, poi definito con estinzione. Non essendosi costituito il comune, non sono state liquidate spese. La Corte ha inoltre escluso gli effetti sanzionatori di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha osservato che la sentenza impugnata era già oggetto di altro ricorso per cassazione, nel cui distinto giudizio era intervenuta dichiarazione di estinzione con decreto precedente; di conseguenza il presente gravame non poteva essere esaminato. Non sono state liquidate spese di giudizio, perché il comune intimato non si è costituito. È stata anche esclusa la ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta di definizione accelerata, poi superata dalla successiva declaratoria di estinzione del diverso giudizio sulla stessa sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in presenza della sopravvenuta inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è già stata impugnata con un ricorso per cassazione pendente o già definito, un nuovo ricorso avente ad oggetto la medesima decisione è inammissibile per duplicazione dell'impugnazione.
  • La sopravvenuta inammissibilità del ricorso può escludere l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili, se il testo della decisione lo afferma espressamente.
  • In assenza di costituzione dell'intimato, non vi è luogo a liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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