Cassazione Penale, Sentenza n. 34177/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo diretto e per equivalente di gioielli e diamanti rinvenuti nell'abitazione della ricorrente, disposti nei confronti degli indagati Cervone Domenico e Chiarolanza Antonio per presunta truffa su finanziamento europeo. La ricorrente, con regime di separazione dei beni, ha sostenuto che i preziosi erano di sua esclusiva proprietà o regali dei genitori, producendo scontrini, dichiarazioni di gioiellieri e autocertificazioni, nonché documenti reddituali a suo favore; ha censurato il Tribunale per aver ritenuto irrilevanti tali produzioni e per avere fatto ricadere su di lei l'onere probatorio in contrasto con gli artt. 321 co.2 e 322 ter c.p.p.
La decisione
Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: la ricorrente non ha confutato specificamente la motivazione del Tribunale. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi sul sequestro per equivalente: quando beni sono formalmente intestati a terzi, sussiste una presunzione iuris tantum che l'acquisto derivi da provvista fornita dall'indagato, che il terzo può contrastare con prove specifiche. Il Tribunale aveva escluso valore probatorio alla documentazione prodotta (dichiarazioni non rese nelle forme prescrivere dall'art. 391-bis c.p.p., autocertificazioni e dichiarazioni della madre non efficaci) e aveva rilevato che i redditi della ricorrente erano insufficienti a giustificare gli acquisti, ragionando che i beni erano in compossesso dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen. (comma 2)
Richiamato in relazione ai criteri e ai limiti del riesame su misure cautelari reali; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione da parte del collegio del riesame e che il ricorso non contestasse in modo specifico la motivazione giurisdizionale
art. 322-ter cod. proc. pen.
Richiamato come norma collegata al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; la Corte ha confermato che, per i beni intestati a terzi, opera la presunzione iuris tantum se l'acquisto è stato effettuato con provvista dell'indagato
art. 391-bis cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente: il Tribunale ha escluso rilevanza probatoria alle dichiarazioni dei gioiellieri perché acquisite in forma 'irrituale', ossia non nella forma prevista dall'art. 391-bis, rendendole incerte
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, dopo aver rilevato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 11497 del 11/02/2015, Trotta) e (Sez. 3, n. 6595 del 26/10/2016)
Richiamate come principi consolidati: nei sequestri per equivalente, se il bene è intestato a terzi, la prova che l'acquisto sia stato effettuato con provvista dell'indagato costituisce presunzione iuris tantum; il terzo può opporsi fornendo elementi indicatori della riconducibilità del bene alla sua sfera economica, in particolare dimostrando che il proprio reddito giustifica l'acquisto
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, se un bene è formalmente intestato a un terzo, sorge una presunzione iuris tantum che l'acquisto sia stato effettuato con provvista dell'indagato; spetta al terzo fornire prove specifiche e documentali per confutare tale presunzione
- La produzione di dichiarazioni o attestazioni 'irregolari' (es. dichiarazioni non rese nella forma prevista dall'art. 391-bis c.p.p., autocertificazioni o semplici dichiarazioni di terzi) ha scarso valore probatorio in sede penale: è necessario documentare la provenienza e la tracciabilità dei pagamenti (ricevute fiscali, bonifici, estratti conto, fatture, documentazione notarile per donazioni)
- La valutazione della congruità reddituale è centrale: il terzo che rivendica la proprietà deve dimostrare che i propri redditi/beni giustificano l'acquisto dei beni contesi; redditi ritenuti insufficienti legittimano il mantenimento del sequestro
- I ricorsi avverso misure cautelari reali devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche o ripetitive della stessa produzione probatoria senza affrontare la rilevanza formale e sostanziale degli atti portano all'inammissibilità
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi: raccogliere prove documentali sorgenti (fatture intestate, pagamenti tracciabili, attestazioni rese nella forma probatoria richiesta, documentazione bancaria che mostri disponibilità), dimostrare la capacità reddituale e, se rilevante, documentare regali con atti formali; evitare affidamento solo su dichiarazioni informali
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