Sentenza n. 4528/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4288 del 08/01/2024 del Tribunale Civile di Milano, Sez. Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Milano, Sezione Lavoro, n. 4288 dell’8 gennaio 2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, per complessivi 2.500 euro, oltre accessori di legge. Ha dedotto che la sentenza era stata notificata via PEC al Ministero il 15 gennaio 2024, che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle condanne pecuniarie a carico della pubblica amministrazione e che il Ministero non aveva adempiuto. Ha domandato il pagamento dell’importo, oltre interessi e rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato l’inottemperanza: il titolo era passato in giudicato e ritualmente notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e la documentazione, insieme alle dichiarazioni della ricorrente, attestava l’assenza di pagamenti anche parziali. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato né l’an né il quantum del credito e non ha fornito informazioni sull’adempimento. È stato assegnato al Ministero un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per pagare integralmente quanto dovuto. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione. La richiesta di interessi e rivalutazione è stata ricompresa negli accessori già riconosciuti dal titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Il giudice accerta l’inottemperanza al titolo e dispone le misure necessarie a conseguirne l’esecuzione, assegnando all’amministrazione un termine e nominando un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il pagamento di una condanna pecuniaria a carico della pubblica amministrazione può essere richiesto in ottemperanza una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice del Lavoro condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino all’anno 2022/23 nel rispetto dei vincoli di legge “per la complessiva somma di 2.500,00, oltre accessori come per legge”;
La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire; il TAR non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- L’ottemperanza a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione presuppone che il titolo sia passato in giudicato e ritualmente notificato e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
- Quando il titolo è rimasto ineseguito, il credito non è contestato e dagli atti risulta che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, il giudice dell’ottemperanza può accertare l’inadempimento, assegnare un termine per il pagamento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Gli interessi e la rivalutazione possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza quando siano ricompresi negli accessori dovuti in forza del titolo giudiziale da eseguire.
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