Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19446/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Banca impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ancona che, nell'ambito dell'opposizione alla confisca per equivalente disposta su immobili ipotecati, aveva rigettato le richieste di revoca della confisca o, in subordine, di ammissione privilegiata al ricavato della vendita. La Banca deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver omesso di valutare l'ampio divario temporale tra l'erogazione del mutuo (2007) e la commissione dei reati fiscali (2010-2014) dal quale era derivata la confisca, e per non aver riconosciuto la buona fede e l'incolpevole affidamento della Banca, essendosi proceduto per tabulas con verifiche conformi agli standards di diligenza; inoltre si contestava che i reati erano stati commessi da soggetto diverso dalla mutuataria (il fideiussore convivente) e riguardavano imprese diverse o non ancora costituite al momento del finanziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Ancona per nuovo esame. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione carente e, in parte, manifestamente illogica: ha escluso che elementi come la richiesta di garanzie consistenti, la rappresentanza in atto mediante procuratore speciale o il mancato deposito di dichiarazioni fiscali (considerando il termine di tolleranza) costituissero di per sé indici sufficienti di mala fede. Ha altresì ritenuto insufficiente, da solo, l'indizio secondo cui il fideiussore fosse il referente dell'attività, soprattutto alla luce della convivenza, della natura di impresa individuale, della presenza di altre garanzie e del fatto che gli indici di pericolosità emersero anni dopo l'erogazione del mutuo. La Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali relativi alla prova della buona fede e dell'incolpevole affidamento del terzo creditore e ha disposto il rinvio per conformarsi ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    richiamata solo come riferimento procedurale per l'udienza in camera di consiglio del giudice dell'esecuzione

  • art. 676 cod. proc. pen.

    richiamato come norma sottesa al provvedimento impugnato (ordinanza del giudice dell'esecuzione)

  • art. 125 cod. proc. pen.

    contestata in relazione al vizio di motivazione e all'accertamento del nesso di strumentalità tra finanziamento e reato

  • art. 52 d.lgs. 159/2011

    richiamato per il principio che, quando sono dimostrate buona fede e affidamento incolpevole del terzo, la confisca non estingue il diritto reale di garanzia; applicazione analogica oltre le misure di prevenzione

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    norma relativa alla confisca per equivalente per reati fiscali richiamata nel contesto della disciplina della confisca e dei suoi effetti sui diritti reali anteriori

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    riferimento ai reati fiscali che hanno originato la confisca; usato per delimitare l'oggetto della confisca

  • art. 322-ter cod. pen.

    citato tra le norme richiamate nella motivazione del ricorso in relazione alla responsabilità penale connessa a gestione aziendale/titolare di fatto

Massime di principio

  • Il terzo creditore che vanta un diritto reale sorto anteriormente alla confisca deve provare non solo la propria estraneità all'attività illecita, ma anche l'incolpevole affidamento, dimostrando di aver adempiuto gli obblighi di informazione e di verifica rispetto al proprio dante causa.
  • La valutazione della buona fede del creditore si deve effettuare al momento della conclusione dell'operazione bancaria: elementi di pericolosità emersi solo molti anni dopo difficilmente giustificano la mancata tutela del diritto di garanzia se il creditore aveva seguito procedure diligenti.
  • Circostanze ordinarie nella prassi bancaria (es. richiesta di garanzie robuste, rappresentanza tramite procuratore speciale, presenza di conviventi o garanti familiari) non costituiscono di per sé indici di mala fede; serve prova concreta e ragionevole che il creditore avrebbe dovuto o potuto scoprire elementi anomali al momento dell'erogazione.
  • Il mancato deposito di dichiarazioni fiscali va valutato con attenzione ai termini e alle scadenze previste: periodi di tolleranza o tempistiche critiche possono rendere infondate le deduzioni di illiceità se contestate alla data dell'operazione.
  • Se il giudice dell'esecuzione fornisce motivazioni contraddittorie o illogiche sulla buona fede del creditore, la decisione è annullabile e può essere disposta la rinnovazione dell'esame da parte del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.