Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione del Tribunale di Padova nella parte in cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena senza subordinare il beneficio all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 2, c.p., nonostante la ricorrente risultasse gravata da una precedente condanna per la quale era stata già concessa la sospensione condizionale (sentenza del 17/6/2008, irrevocabile il 24/9/2008) e tale reato risultasse poi estinto ai sensi dell'art. 167 c.p. Il PG ha sostenuto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'estinzione del reato ex art. 167 comportasse l'azzeramento degli effetti penali della precedente sospensione, mentre la giurisprudenza consolidata ritiene che l'estinzione non elimina gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 167 e che, pertanto, la precedente sospensione deve essere comunque considerata ai fini della concessione di una nuova sospensione, che in presenza di una precedente deve essere subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma 2.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale: ha dichiarato che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. non estingue gli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti e che, quindi, la precedente sospensione condizionale rileva ai fini della concessione di una nuova sospensione. Per tale motivo la sentenza del Tribunale di Padova è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Padova per il proseguimento del procedimento. La Corte ha inoltre affermato che, in caso di patteggiamento, la concessione di pena sospesa senza verifica della concedibilità del beneficio o senza subordinare il beneficio agli obblighi richiesti comporta la nullità dell'intera sentenza e non solo della parte relativa alla sospensione.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma richiamata nella contestazione del fatto; utilizzata per descrivere la fattispecie cui si riferisce la pena concordata.
art. 624 cod. pen.
Norma penale sostanziale richiamata nella sentenza come parte della fattispecie oggetto del patteggiamento.
art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen.
Ulteriore norma sostanziale richiamata nella fattispecie di reato per cui è stata applicata la pena concordata.
art. 165 cod. pen.
Stabilisce gli obblighi ai quali subordinare la sospensione condizionale della pena in presenza di circostanze rilevanti: la Corte ha ritenuto che quando l'imputato abbia già usufruito della sospensione condizionale in precedenza, la nuova concessione deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 2.
art. 167 cod. pen.
Riguarda l'estinzione del reato; la Corte ha interpretato, conformemente alla giurisprudenza consolidata, che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, per cui la precedente sospensione rimane rilevante ai fini della valutazione della concedibilità della sospensione successiva.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: il giudice, investito di una richiesta di applicazione della pena ex art. 444, deve verificare la concedibilità del beneficio; se ricorrono condizioni ostative alla concessione, deve rigettare la richiesta. La Corte ha osservato che la mancata osservanza di tale obbligo, quando la sospensione è stata concessa illegittimamente, determina la nullità dell'intera sentenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457; Sez. 2, n. 11611 del 27/01/2020, Rv. 278632
La giurisprudenza citata conferma che l'estinzione del reato ex art. 167 non estingue gli effetti penali diversi da quelli ivi previsti e che, nel patteggiamento, la concessione illegittima della sospensione condizionale comporta la nullità dell'intera sentenza.
Massime di principio
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 c.p. non cancella automaticamente tutti gli effetti penali della condanna precedente: tali effetti possono continuare a rilevare per future valutazioni (ad es. concessione della sospensione condizionale).
- Se l'imputato ha già beneficiato in passato della sospensione condizionale della pena, la concessione di una nuova sospensione deve essere subordinata all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 2, c.p.; in assenza di tale subordinazione la decisione è illegittima.
- Nel rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è tenuto a verificare la concedibilità del beneficio; se emergono condizioni ostative deve rigettare la richiesta. La violazione di questo dovere può determinare la nullità dell'intera sentenza di patteggiamento, non solo della parte relativa alla sospensione.
- Prima di concordare o applicare una pena sospesa il giudice e le parti devono controllare attentamente il certificato dei precedenti penali: l'esistenza di precedenti sospensioni richiede un trattamento diverso e può condizionare l'esito della richiesta.
- Per la difesa: segnalare tempestivamente al giudice la presenza di precedenti sospensioni e richiedere l'adozione delle misure procedurali opportune per evitare la nullità della sentenza; per l'accusa: impugnare la concessione illegittima del beneficio quando manchi la subordinazione agli obblighi previsti.
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