Sentenza del 26/07/2017 n. 18406 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, e dell’art. 2697 c.c. Secondo l’Ufficio, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio, poiché l’avviso di rettifica indicava i criteri utilizzati per rideterminare il valore dell’avviamento, del fabbricato e del terreno relativi alla cessione d’azienda. L’Agenzia sosteneva che l’enunciazione di tali criteri fosse sufficiente a giustificare il maggior valore accertato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole alla società contribuente. Ha stabilito che, nella fase contenziosa, non è sufficiente indicare astrattamente il criterio di valutazione dell’avviamento o dei beni aziendali: l’Amministrazione deve dimostrare concretamente, mediante elementi documentali, la congruità del maggior valore accertato. Poiché l’Ufficio non aveva fornito tale prova e la contribuente aveva documentato l’incongruità dei valori contestati, la pretesa tributaria è stata ritenuta infondata. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4
La base imponibile dell’imposta di registro, in caso di cessione d’azienda, è determinata con riferimento al valore complessivo dei beni materiali e immateriali, compreso l’avviamento, al netto delle passività risultanti dalla contabilità obbligatoria o da atti aventi data certa anteriori alla cessione.
La norma consente all’Amministrazione finanziaria di rettificare il valore dichiarato dalle parti e di rideterminare la base imponibile, anche considerando il valore dell’avviamento. Tuttavia, il maggior valore deve essere concretamente dimostrato in giudizio.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
Disciplina il potere dell’Amministrazione di rettificare il valore dichiarato nell’atto ai fini dell’imposta di registro. L’esercizio di tale potere non esonera l’Ufficio dall’onere di provare gli elementi che giustificano il valore rettificato.
D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2
Prevede criteri per la determinazione del valore dell’avviamento. Tali criteri non sono vincolanti per l’Amministrazione, che può utilizzare metodi diversi se dimostra la maggiore affidabilità e congruità del criterio prescelto.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.
In una controversia contro un avviso di accertamento tributario, l’Amministrazione deve provare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della maggiore pretesa fiscale. La semplice indicazione del metodo di calcolo non costituisce prova sufficiente.
Art. 360-bis c.p.c.
La contribuente ne ha invocato l’applicazione per sostenere l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che l’impugnazione dell’Agenzia fosse contraria a un orientamento consolidato della Corte di Cassazione. La Corte ha comunque deciso il ricorso nel merito, rigettandolo.
Art. 360 c.p.c., n. 3
È stato indicato dall’Agenzia quale parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sull’accertamento del valore e sull’onere della prova. La censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Quando il contribuente impugna un avviso di rettifica del valore di un’azienda, l’Amministrazione finanziaria deve provare concretamente i fatti che giustificano il maggior valore, non limitarsi a indicare il metodo astratto utilizzato.
- I criteri normativi o matematici per stimare l’avviamento non sono automaticamente vincolanti né sufficienti: l’Ufficio deve dimostrare perché il criterio scelto sia affidabile e come conduca concretamente al valore accertato.
- Nella fase giudiziaria non opera una presunzione generale di legittimità dell’avviso di accertamento; l’onere probatorio principale resta a carico dell’Amministrazione, mentre il contribuente può contestare il metodo e produrre elementi alternativi sull’effettivo valore dell’azienda.
- La motivazione dell’avviso deve permettere al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica, ma in giudizio l’Ufficio deve anche produrre la documentazione e gli elementi fattuali sottostanti alla quantificazione.
- Se il contribuente documenta l’incongruità del valore accertato e l’Amministrazione non dimostra adeguatamente la congruità della propria stima, la pretesa fiscale può essere annullata o confermata come infondata.
- Il giudice tributario valuta in fatto la congruità del valore dell’avviamento; tale valutazione, se logicamente motivata e basata sul corretto riparto dell’onere probatorio, è difficilmente censurabile in Cassazione.
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