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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - Catania, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n. 3529/23, passata in giudicato il 14.03.2024 e notificata in forma esecutiva in data 19.05.2024.

Giustizia amministrativa202501820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo il mancato spontaneo adempimento, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 3529/2023, passata in giudicato il 14 marzo 2024 e notificata in forma esecutiva il 19 maggio 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio svolto negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.316,24, oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Il Ministero si è costituito formalmente e ha prodotto una nota del dirigente scolastico attestante l'inserimento del prospetto di liquidazione delle somme, ma non ha dimostrato l'effettivo e integrale pagamento né ha fornito una valida giustificazione dell'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancato integrale adempimento dell'obbligo di pagamento. Il giudice ha applicato il principio dell'art. 2697 c.c., secondo cui chi allega il fatto costitutivo dell'azione deve provarlo, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi vi ha interesse. Poiché la ricorrente aveva provato il giudicato e il suo contenuto, spettava al Ministero dimostrare l'adempimento o l'estinzione dell'obbligazione; tale prova non è stata fornita, non essendo sufficiente il solo inserimento del prospetto di liquidazione. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni per provvedere in via sostitutiva su istanza della parte. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Una volta provato il giudicato e l'obbligo dell'amministrazione, spetta a quest'ultima dimostrare l'adempimento, l'estinzione o altri fatti impeditivi o modificativi della pretesa esecutiva.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari consente di attivare l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola per cui il commissario ad acta appartenente all'amministrazione non percepisce un compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208

    La disposizione è richiamata quale base dell'estensione della disciplina sul compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il creditore che produca un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato dimostra il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; l'amministrazione deve invece provare l'avvenuto adempimento, l'estinzione o altri fatti impeditivi o modificativi dell'obbligazione.
  • Il mero inserimento di un prospetto di liquidazione o l'avvio di attività interne di pagamento non equivalgono all'integrale esecuzione di una condanna pecuniaria, se l'amministrazione non dimostra l'effettivo adempimento dell'obbligo previsto dal giudicato.
  • Accertato il mancato adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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