Sentenza n. 1277/2026 - Catania, Sezione 2
per la revoca del decreto ingiuntivo n. 335 in data 14 novembre 2025, con cui è stato ingiunto all’opponente di corrispondere all’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive l’importo di euro 229.004,65, oltre interessi legali sino all’effettivo soddisfo, entro quaranta giorni dalla notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 229.004,65, oltre interessi legali, a titolo di oneri concessori
Esito
Favorevole al resistente (ente creditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo l’inesigibilità del credito azionato. In particolare, ha sostenuto che, alla luce delle precedenti sentenze del TAR, il proprio obbligo di pagamento verso IRSAP fosse condizionato alla preventiva e integrale restituzione, da parte del Comune di Catania, delle somme indebitamente percepite a titolo di oneri concessori. Poiché tale restituzione non era ancora intervenuta integralmente al momento della proposizione dell’opposizione, il credito sarebbe stato privo dei requisiti di attualità ed esigibilità. Nelle more, il Comune ha restituito integralmente le somme dovute e la società ha corrisposto a IRSAP l’importo ingiunto. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, producendo un atto denominato “rinuncia al d.i.” sottoscritto da IRSAP.
La decisione
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di revocare il decreto ingiuntivo, poiché l’atto prodotto non conteneva una rinuncia inequivocabile al decreto nella sua interezza: esso si riferiva specificamente alla rinuncia ai soli interessi legali, a fronte del pagamento della sorte capitale, e menzionava inoltre una presunta rinuncia della società al giudizio di opposizione non formalmente acquisita agli atti. Tuttavia, la dichiarazione resa dalla ricorrente nella memoria, con cui essa aveva dato atto del soddisfacimento della pretesa e chiesto la definizione del giudizio, è stata ritenuta un atto univoco indicativo del venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. Applicando l’art. 84, comma 4, c.p.a., il Collegio ha desunto dal pagamento e dal comportamento processuale della società la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
L’art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità prescritte per la rinuncia, di desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Anche senza una formale rinuncia al ricorso, fatti o atti successivi inequivoci e il comportamento processuale della parte possono dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il pagamento della pretesa oggetto di opposizione, accompagnato dalla richiesta della parte opponente di definire il giudizio, può integrare un comportamento univoco dimostrativo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, anche in assenza di una formale rinuncia al ricorso.
- La cessazione della materia del contendere e la revoca del provvedimento opposto non possono essere dichiarate quando l’atto prodotto dalle parti è ambiguo e non contiene una rinuncia inequivocabile all’intero provvedimento o alla pretesa controversa.
- Quando il comportamento processuale successivo alla proposizione del ricorso dimostra il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anziché pronunciarsi sul merito della controversia.
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