Cassazione Civile, Ordinanza n. 26503/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socia)
La controversia
Un soggetto agì per ottenere l'accertamento della propria partecipazione al 59,59% in una società semplice agricola, sostenendo di avere effettuato versamenti e pagamenti che avrebbero integrato conferimenti sociali e di avere poi stipulato tre preliminari di cessione di quote con i soci. In subordine chiese sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento delle quote promesse. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo: insussistente un conflitto di interessi tale da imporre la nomina di un curatore speciale alla socia convenuta; legittimata la socia a contraddire; non provata la natura di conferimenti dei versamenti e non provato il pagamento del prezzo del terreno; irrilevanti la nomina ad amministratore unico e l'usufrutto del 2% delle quote ai fini dell'acquisto della qualità di socio; non provato l'integrale pagamento del corrispettivo dei preliminari e comunque assorbite le pattuizioni precedenti da una successiva scrittura del 25/9/2001. Con il ricorso per cassazione furono dedotti quattro motivi: nullità del giudizio per omessa nomina del curatore speciale e violazione del contraddittorio; difetto di legittimazione della socia a contraddire; errata valutazione dei conferimenti, dei preliminari e dell'usufrutto, oltre a pretesa extrapetizione; omesso accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. e mancata concessione di termine per il pagamento del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non si confrontava con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato l'insussistenza del conflitto di interessi tra società e socia nella controversia sull'ingresso di un socio di fatto, dall'altro il principio per cui l'eventuale conflitto non legittima la controparte a far valere la nullità della costituzione in giudizio del rappresentante. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, osservando che la socia convenuta aveva pieno interesse a contrastare la domanda di accertamento della quota sociale, poiché il suo accoglimento avrebbe ridotto la sua partecipazione. Ha accolto la valutazione della Corte territoriale sul terzo motivo come in parte inammissibile e in parte infondato: le doglianze miravano a una rivalutazione del merito, mentre la sentenza impugnata aveva spiegato perché i versamenti e il pagamento del terreno non provassero conferimenti sociali, perché la prova testimoniale non fosse ammissibile, e perché i preliminari fossero stati superati dalla successiva scrittura privata che attribuiva solo l'usufrutto del 2% e non la qualità di socio; ha inoltre ribadito che l'usufruttuario non diventa socio. Il quarto motivo è stato dichiarato non superante il vaglio di ammissibilità, poiché non censurava tutte le rationes del rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., in particolare l'assorbimento dei preliminari nella scrittura del 25/9/2001. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 78 c.p.c.
La presenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato può rilevare ai fini della nomina del curatore speciale, ma la relativa invalidità tutela solo la parte rappresentata e non la controparte.
art. 79 c.p.c.
Il conflitto di interessi può legittimare la controparte a chiedere la nomina del curatore speciale, non a dedurre la nullità della costituzione in giudizio del rappresentante.
art. 99 c.p.c.
Richiamato nella censura sul difetto di legittimazione a contraddire.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nelle censure su interesse ad agire e legittimazione processuale.
art. 102 c.p.c.
Richiamato nella censura relativa al contraddittorio e alla partecipazione necessaria delle parti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre ultrapetizione/extrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata decisione oltre la domanda.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state prospettate come violazioni di legge e vizi processuali, ma in realtà miravano per larga parte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
art. 2257 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla partecipazione societaria e alla gestione dell'impresa comune.
art. 1321 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla ricostruzione dei rapporti contrattuali e dei preliminari di cessione.
art. 1372 c.c.
Richiamato nel motivo per sostenere l'efficacia vincolante dei contratti preliminari.
art. 2932 c.c.
La sentenza ribadisce che il trasferimento coattivo della quota presuppone il rispetto delle condizioni della domanda e non può prescindere dalle rationes poste a base del rigetto, tra cui l'assorbimento dei preliminari in una successiva scrittura.
Massime di principio
- Nel giudizio volto a far accertare l'ingresso di un socio di fatto in una società semplice, l'eventuale conflitto di interessi tra la società e il socio di diritto che la rappresenta non può essere fatto valere dalla controparte come vizio di nullità della costituzione in giudizio, poiché la tutela dell'art. 78 c.p.c. è posta nell'interesse del rappresentato.
- Quando si deduce la partecipazione a una società di fatto, i versamenti di denaro o il pagamento di spese non bastano di per sé a provare la qualità di socio se non è dimostrata la loro imputazione a conferimenti sociali.
- L'usufrutto su una quota sociale attribuisce al titolare alcuni diritti patrimoniali e amministrativi, ma non comporta l'acquisto della qualità di socio né l'ingresso nel contratto sociale.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove sotto la veste della violazione di legge, quando la censura mira in realtà a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
- La censura per omessa pronuncia o extrapetizione non può reggere se il giudice di merito si è limitato a ricostruire il complessivo assetto negoziale delle parti senza attribuire un bene diverso da quello domandato e senza introdurre un fatto costitutivo estraneo alla domanda.
- La domanda ex art. 2932 c.c. deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto, ivi compresa l'eventuale sostituzione o assorbimento del preliminare in successivi accordi tra le parti.
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