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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17717/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e alla quantificazione della pena. Sostiene che: le condotte ascritte nei diversi capi sono identiche; egli era subentrato nell'amministrazione della società nel novembre 2014 quando la situazione economica era già compromessa per fatti della precedente gestione (che aveva definito il procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.); non aveva disponibilità delle scritture contabili; la ricostruzione contabile sarebbe stata effettuata dal consulente e dagli organi fallimentari; infine contesta l'entità dell'aumento di pena applicato in continuazione con precedenti condanne fiscali, ritenendolo ingiustificato e sproporzionato.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso quanto alla responsabilità per i reati contestati: conferma la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e per bancarotta societaria da falso in bilancio (capo B), ritenendo fondati gli accertamenti dei giudici di merito secondo cui mancavano le scritture contabili e le poche risultanze disponibili erano inattendibili e senza documentazione di supporto. Rigetta l'argomento della coincidenza tra i due reati, precisando la diversa nozione giuridica di "scritture contabili" (che non comprende il bilancio) e la possibile concorrenza delle due fattispecie. Accoglie invece il motivo relativo al trattamento sanzionatorio: la determinazione della pena è ritenuta incomprensibile e insufficentemente motivata, in particolare l'aumento applicato in continuazione non è adeguatamente giustificato. Perciò la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello; nel resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che la precedente gestione aveva definito il processo (accordo/patteggiamento); non è però ritenuto esonerativo per il ricorrente dalla responsabilità successiva né idoneo a giustificare l'omessa tenuta delle scritture durante la sua gestione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Applicato nella formulazione riscritta dal d.lgs. n.150/2022: il ricorso, proposto dopo il 30/6/2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi di questa norma, ossia procedimento decisionale in camera di consiglio per il giudizio di legittimità

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Modifica procedurale richiamata in relazione all'art. 611 c.p.p.; influisce sulle modalità di trattazione del ricorso in Cassazione

  • art. 216, comma primo, n. 2, L. fall.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la nozione di "libri" e "scritture contabili" non ricomprende il bilancio: pertanto l'omessa tenuta delle scritture integra la bancarotta fraudolenta documentale, mentre le omissioni o falsificazioni del bilancio, se ne sussistono i presupposti, rientrano nella bancarotta impropria da falso in bilancio; le due fattispecie sono distinte e possono concorrere

Massime di principio

  • La mancata tenuta delle scritture contabili anche nella fase finale della vita dell'impresa integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale: non è necessario che l'omissione riguardi l'intero arco gestionale, bastano gli omissioni nella fase finale.
  • Il bilancio non rientra nella nozione di "libri e scritture contabili" ai fini dell'art. 216 L. fall.: la falsificazione o omissione del bilancio va valutata separatamente (bancarotta impropria da falso in bilancio) e può concorrere con la bancarotta fraudolenta documentale.
  • Il semplice fatto di essersi insediato come amministratore in una gestione già compromessa non esclude la responsabilità se l'amministratore non ha tenuto o consegnato le scritture contabili durante il proprio incarico: l'onere della prova di fatti novativi o esimenti grava sul difensore e non può limitarsi a dichiarazioni generiche.
  • Se le scritture disponibili risultano inattendibili e prive di documentazione di supporto (fatture, bolle, estratti conto), i giudici possono ritenere integrata l'illiceità documentale e l'impossibilità di ricostruire la situazione patrimoniale a favore dell'imputato.
  • In tema di continuazione e cumulo delle pene, l'applicazione di aumenti per i reati satellite richiede motivazione specifica e congrua: una motivazione generica circa la gravità e il danno alla massa dei creditori può non essere sufficiente e la carenza motivazionale può comportare annullamento della parte riguardante il trattamento sanzionatorio.
  • In sede di cassazione non è sufficiente riproporre argomentazioni già espresse in grado d'appello senza elementi di novità; i rilievi devono confrontarsi con le risposte già fornite dai giudici di merito per essere efficaci.

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