Sentenza del 26/09/2017 n. 5506 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - studi di settore parametri - scostamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità e la motivazione dell'avviso di accertamento fondato sul solo scostamento dai parametri o dagli studi di settore, sostenendo che tale scostamento non fosse sufficiente a dimostrare maggiori ricavi o compensi. In particolare, veniva in rilievo la necessità di verificare concretamente l'applicabilità dello standard e di considerare le eccezioni e le spiegazioni fornite dal contribuente nell'ambito del contraddittorio.
La decisione
La sentenza afferma che, negli accertamenti standardizzati, la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici non derivano automaticamente dal mero scostamento dagli studi di settore o dai parametri, ma devono essere valutate all'esito del contraddittorio obbligatorio con il contribuente. L'avviso è adeguatamente motivato quando, oltre a indicare lo scostamento, dimostra l'applicabilità concreta dello standard al caso esaminato e spiega perché le eccezioni del contribuente non siano state accolte. Il giudice può inoltre attribuire rilevanza alla mancata risposta del contribuente all'invito al contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 62-sexies, D.L. n. 331 del 1993
Consente l'accertamento basato su gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata, purché l'applicazione dello standard sia concretamente giustificata.
Art. 10, comma 1, L. n. 146 del 1998
Disciplina l'utilizzo degli studi di settore e impone che il procedimento accertativo sia accompagnato dal contraddittorio con il contribuente, necessario per valutare l'effettiva riferibilità dello standard al caso concreto.
Massime di principio
- Il solo scostamento rispetto agli studi di settore o ai parametri non è normalmente sufficiente, da solo, a fondare validamente l'accertamento: l'Amministrazione deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale per rendere attendibile l'accertamento standardizzato; l'ufficio deve esaminare e motivatamente respingere le giustificazioni presentate.
- Il contribuente dovrebbe partecipare all'invito al contraddittorio e fornire documentazione e spiegazioni specifiche, poiché la mancata risposta può essere valutata negativamente dal giudice.
- La motivazione dell'avviso deve indicare sia lo scostamento rilevato sia le ragioni per cui lo standard è applicabile e le difese del contribuente non sono condivisibili.
- In una controversia analoga, la validità dell'accertamento dipende soprattutto dalla qualità del contraddittorio e dalla motivazione concreta dell'atto, non dal semplice superamento della soglia dello studio o del parametro.
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