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Sentenza

Sentenza n. 1625/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento -dell’avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro in data -OMISSIS- e notificato in data 3 maggio 2022;

Giustizia amministrativa202200926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso orale deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. c), 3, 4 e 6 del d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e della motivazione. Ha sostenuto che un'unica precedente condanna per furto di energia elettrica, risalente nel tempo, non fosse sufficiente a giustificare il provvedimento e che l'amministrazione non avesse evidenziato una situazione complessiva rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, tale da ricondurla alle categorie indicate dall'art. 1 del d.lgs. 159/2011. Ha inoltre contestato la rilevanza e la significatività delle condotte ai fini del giudizio di pericolosità sociale, richiamando anche la mancata convalida dell'arresto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso orale, avente natura monitoria e finalità lato sensu preventiva, non richieda l'accertamento della responsabilità penale dell'interessato né la prova di fatti definitivamente qualificati come reati, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi su elementi circostanziati anche indiziari. Nel caso concreto, la condanna per furto di energia elettrica, unitamente all'arresto per l'ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, costituiva un coacervo di elementi idoneo a sostenere il giudizio prognostico del Questore. La risalenza della condanna non è stata ritenuta decisiva e la mancata convalida dell'arresto è stata considerata irrilevante, poiché riguarda i presupposti della misura precautelare e non esclude la rilevanza degli elementi fattuali valutati dall'autorità di pubblica sicurezza. Il giudice ha inoltre riconosciuto un'ampia discrezionalità amministrativa nella valutazione dei sospetti e ha limitato il sindacato giurisdizionale ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico o della motivazione, non ravvisati nella fattispecie. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    Individua le categorie soggettive cui può riferirsi il giudizio di pericolosità posto a fondamento delle misure di prevenzione; il TAR ha ritenuto integrabile il quadro presuntivo anche mediante gli elementi valutati nel caso concreto.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Disciplina l'avviso orale del Questore; il provvedimento può avere natura monitoria e preventiva e fondarsi su elementi circostanziati anche di valore indiziario.

  • art. 4 d.lgs. 159/2011

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alle misure di prevenzione, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 6 d.lgs. 159/2011

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alle misure di prevenzione, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'avviso orale del Questore è un provvedimento monitorio e lato sensu preventivo, diretto a sollecitare il destinatario a modificare la propria condotta; per la sua adozione non è necessario l'accertamento definitivo della responsabilità penale né la prova di fatti già qualificati con sentenza irrevocabile come reati.
  • Il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell'avviso orale può essere formulato sulla base di elementi circostanziati anche indiziari, valutati complessivamente dall'autorità di pubblica sicurezza al momento dell'adozione dell'atto.
  • La risalenza di una condanna penale non rende di per sé illegittimo l'avviso orale quando essa concorra, insieme ad altri elementi fattuali, a formare un quadro complessivo idoneo a sostenere il giudizio prognostico di pericolosità.
  • La mancata convalida dell'arresto non esclude automaticamente la rilevanza degli elementi fattuali sottostanti ai fini dell'avviso orale, poiché attiene ai presupposti della misura precautelare e non equivale alla definizione della fattispecie penale né all'esclusione dei relativi fatti.
  • Nella valutazione dei presupposti dell'avviso orale l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione, vizi non coincidenti con la mera diversa valutazione della rilevanza delle condotte.
  • Poiché l'avviso orale ha natura monitoria e non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, gli elementi richiesti per sostenerlo possono essere valutati secondo un livello di rigore inferiore rispetto a quello necessario per misure di prevenzione più invasive.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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