Cassazione Civile, Ordinanza n. 36868/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (soggetti sanzionati)
La controversia
La controversia nasce da una serie di ordinanze ingiunzione emesse dall'Ispettorato Centrale del Ministero per asserita indebita percezione di contributi e premi comunitari, in relazione alla falsa indicazione di superfici destinate al pascolo di bovini che, secondo l'amministrazione, non erano nella reale disponibilità della società agricola. Gli opponenti avevano contestato le sanzioni davanti al Tribunale, poi in appello, dove la Corte territoriale ha annullato le ordinanze per difetto dell'elemento soggettivo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. sulla ritenuta esistenza di un titolo idoneo a fondare l'uso dei fondi, individuato nei contratti di comodato; 2) violazione della disciplina sanzionatoria e delle regole sulla colpa, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente escluso la presunzione di colpa e che l'imprenditore agricolo dovesse accorgersi dell'assenza di disponibilità dei terreni; 3) violazione della norma sanzionatoria per avere la Corte ritenuto sufficiente la sola esclusione del dolo, nonostante la punibilità anche a titolo di colpa; 4) violazione delle norme sul concorso dell'illecito e sulla responsabilità dei soci, deducendo che anche i soci accomandanti avessero partecipato attivamente alla condotta. I controricorrenti hanno inoltre proposto ricorso incidentale sulle spese, censurando la compensazione disposta in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del Ministero e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei soci e della società. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività del ricorso principale, poiché la notificazione era avvenuta entro il termine di 60 giorni. Nel merito, ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello e ha considerato insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la scusabilità dell'errore e l'effettiva disponibilità dei terreni in base ai contratti di comodato, ritenuti titolo idoneo a dimostrare la disponibilità delle aree. La Corte ha inoltre rilevato che il Ministero non aveva censurato il passaggio decisivo della motivazione relativo all'effettiva utilizzazione dei fondi per l'allevamento dei bovini. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto corretta la compensazione delle spese per la novità delle questioni e, quindi, non censurabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
il ricorso principale è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apparente.
art. 2 L. n. 898 del 1986
sanziona chi, mediante dati o notizie falsi, consegue indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni pubbliche in materia agricola.
art. 3 L. n. 898 del 1986
la norma sanzionatoria è applicabile anche in presenza di colpa, non solo di dolo.
art. 1176 c.c.
invocato dal ricorrente per sostenere la colpa degli operatori; la Corte non ha accolto la doglianza, valorizzando l'accertamento di fatto sulla scusabilità dell'errore.
art. 2318 c.c.
richiamato dal Ministero per sostenere il coinvolgimento dei soci accomandanti; la censura è stata respinta per difetto di specifica incidenza sulla ratio decidendi.
art. 5 L. n. 689 del 1981
richiamato per il concorso di persone nell'illecito amministrativo; la Corte ha rilevato che le ordinanze non indicavano le concrete condotte di agevolazione imputate ai soci accomandanti.
art. 91 c.p.c.
norma sulle spese di lite richiamata nel ricorso incidentale.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è stata ritenuta legittima perché motivata dalla novità delle questioni trattate e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente incidentale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per indebita percezione di contributi pubblici, il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento degli elementi di fatto che sorreggono la valutazione sulla colpevolezza o sulla scusabilità dell'errore, se la motivazione non è meramente apparente.
- Un contratto di comodato è idoneo a dimostrare la disponibilità del bene in capo al comodatario anche quando il comodante non sia proprietario, salvo che si dimostri che la detenzione del comodante sia priva di un titolo legittimo o che il rapporto sia simulato.
- Ai fini dell'annullamento di sanzioni amministrative agricole, non basta contestare in astratto l'assenza di dolo se il giudice di merito ha accertato in fatto che l'errore sulla disponibilità dei terreni era scusabile e che le aree erano comunque effettivamente utilizzate per la finalità dichiarata.
- Quando una sanzione amministrativa contesta il concorso di più soggetti, l'atto sanzionatorio deve indicare in modo concreto le condotte di ciascun concorrente, non essendo sufficiente un richiamo generico al ruolo societario o alla struttura dell'impresa.
- La compensazione delle spese di lite è insindacabile in cassazione quando sia disposta dal giudice di merito nel rispetto dell'art. 92 c.p.c. e sorretta da una ragione astrattamente consentita, come la novità della questione trattata.
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