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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18938/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) contestazione dell'utilizzabilità dell'intercettazione del 16/10/2003 (utenza 00355692477990) rispetto all'autorizzazione disposta solo il 17/10/2003 per l'utenza 3291918619 ritenuta in uso all'imputato; si eccepiva che la conversazione del 16/10/2003 non poteva essere usata contro il ricorrente; 2) vizio di motivazione e violazione della prova connessa all'attribuzione delle conversazioni e all'identificazione dell'imputato: mancati accertamenti sull'uso e intestazione dell'utenza 3291918619, mancata indicazione di targa e modello dello scooter e delle sembianze del conducente, attribuzione di conversazioni tramite soggetti non identificati (interpreti), e richiamo all'art. 6 CEDU per il forte ritardo processuale (processo iniziato molti anni dopo i fatti).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, chiarendo che l'intercettazione del 16/10/2003 era stata regolarmente captata su altra utenza e che quella conversazione, in cui il soggetto si dichiarava "Genc Kruja", legittimava successivi accertamenti sull'utenza 3291918619; pertanto poteva essere utilizzata probatoriamente. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti generico: la Corte d'appello aveva motivato l'attribuzione della voce (identità di voce tra la conversazione del 16/03/2003 e quella del 19/10/2003) e il ricorrente non aveva spiegato in cosa consisterebbe concretamente l'errore, né aveva documentato richieste processuali (esame peritale, audizione di interpreti, confronti vocali) tali da dimostrare pregiudizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, commi 1-6)

    art. 73, commi 1-6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condotta contestata è l'importazione, trasporto e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina, quantitativo indicato). La Corte d'appello ha confermato la responsabilità penale sulla base delle prove acquisite.

  • Codice di procedura penale (art. 267)

    Richiamato in relazione all'inutilizzabilità/legittimità delle intercettazioni; la Cassazione ha ritenuto che l'intercettazione autorizzata su un'utenza diversa potesse essere utilizzata quando la conversazione captata coinvolgeva la persona poi indagata e giustificò l'attivazione delle intercettazioni sulla sua utenza.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)

    Richiamato dal ricorrente per ipotetica violazione del diritto a un giusto processo per la mancata identificazione di interpreti e per il ritardo; la Corte ha ritenuto che il mero richiamo all'art. 6 senza specificare e dimostrare il pregiudizio concreto non è idoneo a infirmare le scelte probatorie del giudice di merito.

Massime di principio

  • Intercettazioni legittimamente autorizzate su un'utenza possono essere utilizzate anche nei confronti di terzi se dalla conversazione emergono elementi che giustificano l'estensione delle indagini verso tali soggetti.
  • Motivi di ricorso formulati in modo generico e privi di specifiche argomentazioni o prove documentali sono dichiarati inammissibili: il gravame deve indicare con precisione perché e in che modo l'atto impugnato sarebbe viziato.
  • Per contestare l'attribuzione di una voce occorre proporre elementi concreti (istanze perizie foniche, contestazioni in udienza, audizione di interpreti, comparazioni tecniche) e farne valere l'effettivo pregiudizio nel processo, non limitarsi ad affermazioni generiche.
  • Il richiamo all'art. 6 CEDU richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e specifico alla ragionevole durata o equità del processo; il mero decorso del tempo o l'assenza di identificazione di alcuni soggetti non è automaticamente decisivo.
  • In sede di impugnazione è utile documentare le richieste non accolte in primo grado (ad es. richiesta di esami peritali, audizione di testimoni o interpreti) e dimostrare come la loro mancata esecuzione abbia inciso sul giudizio di responsabilità.

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