Cassazione Penale, Sentenza n. 18938/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) contestazione dell'utilizzabilità dell'intercettazione del 16/10/2003 (utenza 00355692477990) rispetto all'autorizzazione disposta solo il 17/10/2003 per l'utenza 3291918619 ritenuta in uso all'imputato; si eccepiva che la conversazione del 16/10/2003 non poteva essere usata contro il ricorrente; 2) vizio di motivazione e violazione della prova connessa all'attribuzione delle conversazioni e all'identificazione dell'imputato: mancati accertamenti sull'uso e intestazione dell'utenza 3291918619, mancata indicazione di targa e modello dello scooter e delle sembianze del conducente, attribuzione di conversazioni tramite soggetti non identificati (interpreti), e richiamo all'art. 6 CEDU per il forte ritardo processuale (processo iniziato molti anni dopo i fatti).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, chiarendo che l'intercettazione del 16/10/2003 era stata regolarmente captata su altra utenza e che quella conversazione, in cui il soggetto si dichiarava "Genc Kruja", legittimava successivi accertamenti sull'utenza 3291918619; pertanto poteva essere utilizzata probatoriamente. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti generico: la Corte d'appello aveva motivato l'attribuzione della voce (identità di voce tra la conversazione del 16/03/2003 e quella del 19/10/2003) e il ricorrente non aveva spiegato in cosa consisterebbe concretamente l'errore, né aveva documentato richieste processuali (esame peritale, audizione di interpreti, confronti vocali) tali da dimostrare pregiudizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, commi 1-6)
art. 73, commi 1-6 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condotta contestata è l'importazione, trasporto e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina, quantitativo indicato). La Corte d'appello ha confermato la responsabilità penale sulla base delle prove acquisite.
Codice di procedura penale (art. 267)
Richiamato in relazione all'inutilizzabilità/legittimità delle intercettazioni; la Cassazione ha ritenuto che l'intercettazione autorizzata su un'utenza diversa potesse essere utilizzata quando la conversazione captata coinvolgeva la persona poi indagata e giustificò l'attivazione delle intercettazioni sulla sua utenza.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6)
Richiamato dal ricorrente per ipotetica violazione del diritto a un giusto processo per la mancata identificazione di interpreti e per il ritardo; la Corte ha ritenuto che il mero richiamo all'art. 6 senza specificare e dimostrare il pregiudizio concreto non è idoneo a infirmare le scelte probatorie del giudice di merito.
Massime di principio
- Intercettazioni legittimamente autorizzate su un'utenza possono essere utilizzate anche nei confronti di terzi se dalla conversazione emergono elementi che giustificano l'estensione delle indagini verso tali soggetti.
- Motivi di ricorso formulati in modo generico e privi di specifiche argomentazioni o prove documentali sono dichiarati inammissibili: il gravame deve indicare con precisione perché e in che modo l'atto impugnato sarebbe viziato.
- Per contestare l'attribuzione di una voce occorre proporre elementi concreti (istanze perizie foniche, contestazioni in udienza, audizione di interpreti, comparazioni tecniche) e farne valere l'effettivo pregiudizio nel processo, non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Il richiamo all'art. 6 CEDU richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e specifico alla ragionevole durata o equità del processo; il mero decorso del tempo o l'assenza di identificazione di alcuni soggetti non è automaticamente decisivo.
- In sede di impugnazione è utile documentare le richieste non accolte in primo grado (ad es. richiesta di esami peritali, audizione di testimoni o interpreti) e dimostrare come la loro mancata esecuzione abbia inciso sul giudizio di responsabilità.
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