Cassazione Penale, Sentenza n. 28207/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bolzano che ha revocato la detenzione domiciliare concessa con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento (11/01/2022). Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 1 legge n. 199/2010 e vizio di motivazione; con il secondo motivo si denuncia l'inosservanza dell'art. 47-ter Ord. pen. per aver disposto la revoca della detenzione domiciliare in via retroattiva dalla data della commissione dell'illecito anzichè dalla data di sospensione dell'esecuzione, con correlato vizio di motivazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sul fatto che, dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano con provvedimento del 10/01/2023 ha ripristinato la misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 1 legge n. 199/2010, cioè lo stesso beneficio che la ricorrente chiedeva con l'impugnazione. Per i principi di diritto richiamati (art. 568 c.4 c.p.p. e giurisprudenza di questa Corte) l'interesse all'impugnazione deve essere concreto, attuale e persistente fino alla decisione: essendo venuto meno, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. Non si pronuncia una condanna alle spese processuali o alla sanzione a favore della Cassa delle ammende, anche in considerazione della rinuncia trasmessa dalla difesa e della documentazione che ha dimostrato il sopravvenuto ripristino della misura.
Norme richiamate
art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199
Norma che disciplina la concessione di misure alternative (detenzione domiciliare) in particolari casi; la Corte ha valutato che il ripristino della misura ai sensi di questa norma ha reso privo di interesse il ricorso volto a ottenerla.
art. 47-ter, Ordinamento penitenziario
Riferimento normativo relativo alle conseguenze disciplinari e di esecuzione della pena; la ricorrente lamentava la retroattività della revoca, ma la Corte non ha deciso sul merito percheù l'interesse è venuto meno.
art. 51-ter, Ordinamento penitenziario
Norma citata in relazione alla sospensione cautelativa disposta dal Magistrato di sorveglianza; contestazione originaria concerneva la sospensione e la successiva revoca della misura alternativa.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la condizione di legittimazione soggettiva all'impugnazione (interesse ad impugnare); la Corte ha applicato il principio secondo cui l'interesse deve essere concreto, attuale e persistente sia al momento della proposizione che della decisione dell'impugnazione.
giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 e Sez. U., n. 7 del 25/06/1997)
Principi richiamati sulla carenza d'interesse sopravvenuta: l'interesse all'impugnazione viene meno se nel frattempo la situazione oggetto del gravame si modifica in modo da assorbire la finalità dell'impugnazione o se la finalità stessa ha già trovato concreta attuazione.
Massime di principio
- Un ricorso per ottenere una misura (es. detenzione domiciliare) diventa inammissibile se, prima della decisione, la stessa misura viene effettivamente concessa: l'interesse all'impugnazione viene meno.
- L'interesse ad impugnare va valutato in chiave utilitaristica e deve essere concreto, immediato e persistente sia al momento della proposizione dell'impugnazione che al momento della decisione.
- La Corte può dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse anche se il motivo dedotto riguarda presunte violazioni procedurali o retroattività, quando la pronuncia richieste dall'appellante ha perso efficacia pratica.
- Se si contesta una revoca retroattiva di una misura alternativa (art. 47-ter), conviene produrre tempestivamente prove e chiedere provvedimenti provvisori o conservativi, perché un ripristino successivo della misura ferma l'interesse ad impugnare.
- La parte che deduce la sopravvenuta cessazione dell'interesse dovrebbe documentarla al giudice per ottenere che il ricorso sia dichiarato inammissibile senza condanna alle spese; la rinuncia formale all'impugnazione rafforza tale esito.
- Per preservare la possibilità di un controllo giurisdizionale su questioni di diritto (per esempio relativo a retroattività o violazione di norme), valutare azioni alternative: istanze per la riparazione, per il riconoscimento di vizi formali o richieste di pronunce che non siano soltanto ricompositive della misura.
- Quando si impugna una decisione che riguarda l'esecuzione della pena, occorre monitorare eventuali provvedimenti successivi e aggiornare il giudice sull'eventuale sopravvenuta modificazione dello stato di fatto per evitare di sostenere una difesa su posizioni divenute inoperanti.
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