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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00634/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio da svolgersi nel rispetto del contraddittorio. La Corte ha ritenuto che la revoca dell'indulto adottata d'ufficio e senza udienza integri una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava la nullità dell'ordinanza di revoca dell'indulto per omesso avviso e mancata instaurazione del contraddittorio: la revoca era stata adottata de plano senza fissazione di udienza camerale né partecipazione dell'interessato e del suo difensore, in contrasto con la giurisprudenza che impone la trattazione in forma camerale con contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 241/2006

    indulto concesso ai sensi della legge n. 241/2006

    la legge è indicata come titolo della concessione dell'indulto oggetto della revoca; la pronuncia si concentra però sulle regole procedurali di esecuzione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

    impone la trattazione in forma camerale con instaurazione del contraddittorio per le questioni dell'esecuzione; la mancata applicazione di tali disposizioni rende nullo il provvedimento di revoca adottato senza udienza

  • art. 676 cod. proc. pen.

    art. 676 cod. proc. pen. menzionato come norma che indica casi in cui si può procedere senza formalità

    non si applica al caso di revoca dell'indulto: la revoca non rientra nelle ipotesi che consentono di procedere senza instaurare il contraddittorio

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 667, comma 4, cod. proc. pen. citato in combinato con l'art. 676

    richiamato per spiegare i limiti delle ipotesi procedurali in cui è possibile agire senza formalità; la Corte ritiene che tali eccezioni non giustificano la procedura de plano nel caso di revoca dell'indulto

  • art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. b) e c., cod. proc. pen.

    la violazione delle norme che garantiscono la partecipazione delle parti e del difensore integra nullità insanabile del provvedimento di esecuzione

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    conferma che la nullità rilevabile è assoluta e può essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento

Massime di principio

  • La revoca dell'indulto richiede la trattazione in udienza camerale con instaurazione del contraddittorio; la decisione de plano senza avviso alle parti è nulla.
  • La partecipazione del difensore e dell'interessato è essenziale nel procedimento di esecuzione relativo all'indulto: la loro mancata convocazione comporta nullità assoluta e insanabile.
  • Le eccezioni procedurali che consentono di procedere senza formalità (art. 676 e art. 667 c.p.p.) non si estendono automaticamente ai procedimenti di revoca dell'indulto; il giudice deve verificare la sussistenza di specifiche ipotesi previste dalla legge.
  • La nullità per violazione delle garanzie procedurali può essere rilevata in qualsiasi fase del procedimento e comporta l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi analoghi le corti di merito devono fissare udienza e assicurare il contraddittorio prima di decidere sulla revoca di benefici penali; le parti interessate devono vigilare sulla regolare instaurazione del contraddittorio e, se omesso, proporre ricorso per nullità.

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