Cassazione Penale, Sentenza n. 00634/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio da svolgersi nel rispetto del contraddittorio. La Corte ha ritenuto che la revoca dell'indulto adottata d'ufficio e senza udienza integri una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la nullità dell'ordinanza di revoca dell'indulto per omesso avviso e mancata instaurazione del contraddittorio: la revoca era stata adottata de plano senza fissazione di udienza camerale né partecipazione dell'interessato e del suo difensore, in contrasto con la giurisprudenza che impone la trattazione in forma camerale con contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 241/2006
indulto concesso ai sensi della legge n. 241/2006
la legge è indicata come titolo della concessione dell'indulto oggetto della revoca; la pronuncia si concentra però sulle regole procedurali di esecuzione
art. 666 cod. proc. pen.
art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
impone la trattazione in forma camerale con instaurazione del contraddittorio per le questioni dell'esecuzione; la mancata applicazione di tali disposizioni rende nullo il provvedimento di revoca adottato senza udienza
art. 676 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen. menzionato come norma che indica casi in cui si può procedere senza formalità
non si applica al caso di revoca dell'indulto: la revoca non rientra nelle ipotesi che consentono di procedere senza instaurare il contraddittorio
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen. citato in combinato con l'art. 676
richiamato per spiegare i limiti delle ipotesi procedurali in cui è possibile agire senza formalità; la Corte ritiene che tali eccezioni non giustificano la procedura de plano nel caso di revoca dell'indulto
art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. b) e c., cod. proc. pen.
la violazione delle norme che garantiscono la partecipazione delle parti e del difensore integra nullità insanabile del provvedimento di esecuzione
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
conferma che la nullità rilevabile è assoluta e può essere fatta valere in ogni stato e grado del procedimento
Massime di principio
- La revoca dell'indulto richiede la trattazione in udienza camerale con instaurazione del contraddittorio; la decisione de plano senza avviso alle parti è nulla.
- La partecipazione del difensore e dell'interessato è essenziale nel procedimento di esecuzione relativo all'indulto: la loro mancata convocazione comporta nullità assoluta e insanabile.
- Le eccezioni procedurali che consentono di procedere senza formalità (art. 676 e art. 667 c.p.p.) non si estendono automaticamente ai procedimenti di revoca dell'indulto; il giudice deve verificare la sussistenza di specifiche ipotesi previste dalla legge.
- La nullità per violazione delle garanzie procedurali può essere rilevata in qualsiasi fase del procedimento e comporta l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi le corti di merito devono fissare udienza e assicurare il contraddittorio prima di decidere sulla revoca di benefici penali; le parti interessate devono vigilare sulla regolare instaurazione del contraddittorio e, se omesso, proporre ricorso per nullità.
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