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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25984/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. al SKARRA, contestando la violazione degli artt. 292 e 309 c.p.p. e denunciando la mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari nell'ordinanza di primo grado; la difesa sosteneva che, per assenza di motivazione specifica, il provvedimento genetico doveva essere annullato e che il Tribunale del riesame non poteva integrare la motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i criteri giurisprudenziali su quando il tribunale del riesame possa integrare o debba invece annullare il provvedimento di primo grado: se la motivazione manca o non contiene un'autonoma valutazione degli elementi a fondamento della misura il riesame deve annullare; viceversa, se il G.i.p. ha espresso una valutazione autonoma e specifica, il tribunale può integrare la motivazione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del G.i.p., con riferimento allo SKARRA, conteneva elementi specifici (ruolo di leader nell'associazione, precedenti e altri dati riferiti alla sua posizione) tali da dimostrare un'autonoma valutazione e non una motivazione di mero stile; pertanto il Tribunale ha correttamente integrato e confermato la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e sono stati disposti gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p., comma 9

    Stabilisce che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli elementi fondamentali; la Corte ha applicato il principio distinguendo i casi in cui è obbligatoria l'annullamento da quelli in cui è consentita l'integrazione della motivazione.

  • art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis

    Riguarda l'obbligo di motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha richiamato la necessità che la motivazione esprima un'autonoma valutazione conoscitiva e critica degli atti per evitare la nullità.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norma sulle deduzioni ammissibili nel ricorso per cassazione; il ricorso del difensore richiamava tali lett. per censurare l'inosservanza delle norme processuali e la mancanza di motivazione.

  • art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Prevede il pericolo di reiterazione del reato come una delle esigenze cautelari; la Corte ha valutato che il G.i.p. aveva collegato tale esigenza ai dati specifici relativi allo SKARRA (ruolo e precedenti).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a questa disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Riguarda gli adempimenti formali a carico della Cancelleria dopo la decisione; la Corte ha disposto l'inoltro degli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento di primo grado se manca la motivazione o se manca un'autonoma valutazione degli elementi a fondamento della misura; in tali casi non è consentita l'integrazione da parte del riesame.
  • Se invece il provvedimento di primo grado contiene riferimenti specifici e una valutazione riconoscibile degli elementi riferibili al singolo indagato (ruolo, precedenti, elementi concreti collegati alle esigenze cautelari), il tribunale del riesame può integrare la motivazione e confermare la misura.
  • La 'motivazione autonoma' richiede che emerga, anche sinteticamente, che il giudice ha considerato e rielaborato gli atti del procedimento e abbia spiegato perché il compendio indiziario soddisfa i presupposti normativi per la misura.
  • La motivazione è 'apparente' quando è priva di rapporto con le risultanze processuali, è costituita da formule stereotipate, apodittiche o da asserzioni prive di efficacia probatoria; in questi casi la motivazione è inesistente e il provvedimento è annullabile.
  • In sede di Cassazione, quando si censura l'applicazione di norme processuali, la Corte controlla i presupposti della decisione di rito indipendentemente dal modo in cui è stata motivata dal giudice di merito.
  • Prassi difensiva consigliata: documentare in modo preciso l'assenza di valutazioni specifiche nel provvedimento di primo grado (indicare dove mancano i legami tra fatti e esigenze cautelari) e, se possibile, evidenziare elementi che dimostrino che eventuali riferimenti sono di puro stile o generici.

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