Sentenza n. 14023/2026 - Roma, Sezione 2Q
per il risarcimento del danno asseritamente patito dal ricorrente conseguente alla decisione n.-OMISSIS- del Collegio di Garanzia del CONI emessa in data -OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso del ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello Federale della FMSI n. -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS-, che ha confermato la sentenza n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- con cui il Tribunale Federale della FMSI applicava al dott. -OMISSIS- la sanzione della radiazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione del Collegio di Garanzia del CONI che aveva confermato la sanzione disciplinare della radiazione irrogata dagli organi della FMSI
Esito
Favorevole al resistente (ente sportivo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla radiazione confermata dal Collegio di Garanzia del CONI. La sanzione traeva origine dal rilascio, da parte del medico, di certificati per attività sportiva non agonistica dopo visite effettuate presso una palestra, senza che egli fosse personalmente presente agli accertamenti, nell'ambito di un'attività svolta con altri medici. Con il primo motivo è stato dedotto l'eccesso di potere per difetto di motivazione, l'omessa o insufficiente motivazione e l'erronea applicazione del d.m. 8 agosto 2014, delle circolari e delle linee guida, sostenendo che la disciplina avrebbe consentito il ricorso alla telemedicina o alla telecooperazione sanitaria per il rilascio dei certificati. Con il secondo motivo è stata dedotta l'ingiustizia grave e manifesta e la violazione del principio di proporzionalità, assumendo che la radiazione fosse sproporzionata rispetto alla condotta contestata. Il ricorrente ha inoltre richiamato la propria assoluzione nel procedimento penale per il reato di falsità ideologica in certificati.
La decisione
Il TAR ha esaminato la domanda risarcitoria nell'ambito della giurisdizione amministrativa, precisando che, nelle controversie riguardanti sanzioni disciplinari sportive, il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente e indirettamente della legittimità della sanzione ai soli fini della tutela risarcitoria per equivalente, mentre non può accordare tutela reale o sostituirsi agli organi della giustizia sportiva. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla telemedicina. Dall'art. 42-bis, comma 2, del d.l. 69/2013 e dal d.m. 8 agosto 2014 ha desunto che anamnesi, esame obiettivo e rilevazione della pressione arteriosa devono essere effettuati direttamente dal medico abilitato al rilascio della certificazione. La certificazione presuppone infatti la percezione diretta, in presenza, della condizione dell'atleta da parte del medico certificatore. La disciplina generale della telemedicina, rivolta alla continuità assistenziale, alla gestione a distanza delle patologie e all'emergenza, non è stata ritenuta applicabile alla medicina certificativa e legale in ambito sportivo. Il ricorrente aveva quindi certificato una realtà non direttamente accertata, in violazione della normativa statale, delle regole federali e dei principi dell'attività certificativa. L'assoluzione penale non è stata ritenuta idonea a travolgere la valutazione disciplinare sportiva: l'illecito sportivo tutela interessi distinti da quelli penali e l'art. 654 c.p.p. non vincola gli enti sportivi non parti del processo penale né estende il vincolo alla qualificazione giuridica dei fatti. È stato respinto anche il motivo sulla sproporzione della radiazione, ritenuta coerente con la gravità della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità e con la responsabilità del medico rispetto alla salute degli sportivi. Infine, la domanda risarcitoria è stata respinta perché il ricorrente non ha provato gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità aquiliana, né il danno, il nesso causale o la colpa dell'amministrazione e degli organi della giustizia sportiva. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, per complessivi euro 3.000,00 oltre accessori, in favore di CONI e FMSI.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi a oggetto atti del CONI e delle federazioni sportive, con il limite della tutela reale sulle sanzioni disciplinari sportive e la permanenza della tutela risarcitoria per equivalente.
art. 42-bis, comma 2, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
I certificati per l’attività sportiva non agonistica [...] sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta [...] o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
La certificazione può essere rilasciata solo dai medici appartenenti alle categorie abilitate, che devono avvalersi dell'esame clinico e degli accertamenti previsti dalle linee guida.
d.m. 8 agosto 2014
Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue: a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; ...
Anamnesi, esame obiettivo e rilevazione della pressione arteriosa costituiscono attività necessarie per la certificazione e devono essere direttamente svolte dal medico certificatore.
art. 2043 c.c.
La responsabilità degli organi della giustizia sportiva ai fini del risarcimento è ricondotta al paradigma della responsabilità aquiliana, del quale devono essere provati tutti gli elementi costitutivi.
art. 2697 c.c.
Grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito aquiliano, oltre al danno e al nesso causale.
art. 654 c.p.p.
Il giudicato penale non vincola automaticamente gli enti sportivi non parti del processo e, comunque, il suo eventuale vincolo riguarda l'accertamento dei fatti materiali, non la loro qualificazione o valutazione giuridica.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a sanzioni disciplinari sportive, il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente della sanzione ai soli fini della decisione su una domanda risarcitoria per equivalente, mentre resta esclusa la tutela reale di annullamento o reintegrazione, a salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.
- Per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica, l'anamnesi, l'esame obiettivo e la rilevazione della pressione arteriosa devono essere effettuati direttamente, in presenza, dal medico abilitato alla certificazione; il ricorso alla telemedicina non sostituisce tali attività nell'ambito della medicina certificativa sportiva.
- L'assoluzione nel processo penale non esclude, di per sé, la responsabilità disciplinare nell'ordinamento sportivo, poiché l'illecito sportivo può tutelare beni e doveri diversi da quelli penalmente rilevanti; inoltre, l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nei confronti di soggetti non parti del processo e non si estende alla qualificazione giuridica dei fatti.
- La domanda risarcitoria contro gli organi della giustizia sportiva richiede la prova, a carico del danneggiato, di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, inclusi illegittimità della condotta, danno, nesso causale ed elemento soggettivo; la mera deduzione di danni conseguenti alla sanzione non è sufficiente.
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