Sentenza del 22/06/2020 n. 3044 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 124/2020 TRIBUTI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Motivazione - Integrazione in sede processuale -Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento TFXXX/2016 e il connesso atto di irrogazione delle sanzioni, notificati dall’Agenzia delle Entrate di Caserta il 30 giugno 2017 per l’anno d’imposta 2013, in materia di IRES, IRAP e IVA. L’accertamento era basato sugli studi di settore: la società aveva sostenuto di avere compilato per errore lo studio relativo a un’attività marginale, anziché quello riferibile all’attività prevalente di commercio di carburante agricolo, e aveva contestato che l’avviso valutasse adeguatamente le spiegazioni e i documenti presentati nel contraddittorio preventivo. La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con sentenza del maggio 2018, aveva dichiarato nullo l’avviso per insufficiente motivazione. L’Agenzia ha appellato sostenendo, tra l’altro, che il contraddittorio si era svolto e che lo scostamento dipendeva dai ricavi dichiarati per l’attività marginale; ha inoltre invocato le argomentazioni sviluppate nell’appello per dimostrare la legittimità della ripresa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia e confermato l’esito favorevole alla società. Ha ritenuto che l’avviso, quale atto amministrativo sostanziale, dovesse esporre in sé i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; nel caso concreto l’atto si limitava a richiamare lo studio di settore e non motivava adeguatamente l’applicabilità dello standard né la valutazione delle difese della contribuente. Le argomentazioni formulate dall’Agenzia soltanto in appello costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione e non possono sanare il vizio originario. Spese del giudizio d’appello compensate per gravi ed eccezionali motivi, connessi ai limiti di applicabilità degli studi di settore.
Norme richiamate
Il contribuente può chiedere sia dichiarata in giudizio, nel rispetto dei termini e secondo le modalità di cui all'art. 61 del D.P.R. 600/1973, essendo il processo tributario diretto ad accertare la legittimità, oltre che la fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente.
Il vizio di motivazione dell’atto impositivo può essere fatto valere in giudizio nel rispetto dei termini e delle modalità processuali previsti; il giudice valuta la pretesa sulla base dell’atto impugnato e dei presupposti in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni del contribuente.
Massime di principio
- La motivazione dell’avviso di accertamento deve essere presente nell’atto e permettere al contribuente di comprendere i fatti e le ragioni giuridiche della pretesa; una motivazione insufficiente può comportare la nullità dell’atto.
- Le spiegazioni e gli elementi a sostegno dell’accertamento non possono essere aggiunti per la prima volta nelle difese processuali o in appello per colmare una carenza motivazionale originaria.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il mero scostamento dai valori standard non basta: l’ufficio deve motivare l’applicabilità dello studio al caso concreto e dare conto delle osservazioni del contribuente emerse nel contraddittorio.
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