Sentenza n. 996/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di revoca dell’agevolazione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, concessa per € 7.693,41
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di revoca dell’agevolazione, deducendo, secondo quanto emerge dalla sentenza, che la revoca non dipendesse dall’inosservanza di un obbligo successivo alla concessione, ma dalla carenza di un requisito necessario per l’attribuzione del beneficio. Tale qualificazione avrebbe comportato, a suo avviso, la permanenza della giurisdizione amministrativa. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la revoca fosse collegata alla perdita sopravvenuta del requisito di mantenimento dell’attività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. Il Collegio ha distinto tre ipotesi: prima dell’attribuzione del contributo, quando l’Amministrazione esercita discrezionalità sull’erogazione, il privato è titolare di un interesse legittimo; dopo l’adozione del provvedimento di attribuzione, sorge invece un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario quando la mancata erogazione o la decadenza dipendano dall’inosservanza di obblighi condizionanti l’erogazione o la permanenza del beneficio; la situazione torna a essere di interesse legittimo quando la mancata erogazione dipende dall’esercizio di autotutela volto ad annullare il provvedimento attributivo. Nel caso concreto, l’attività risultava esistente al momento della domanda e della concessione; la cessazione era intervenuta l’8 aprile 2020, quindi successivamente, integrando una perdita sopravvenuta del requisito e l’inosservanza dell’obbligo di mantenere attiva l’attività nella fase esecutiva, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto interministeriale 10 aprile 2013. La controversia è stata pertanto ricondotta alla seconda ipotesi, spettante alla giurisdizione ordinaria. Il TAR ha precisato che il processo può proseguire davanti al giudice ordinario mediante riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata pronunciata in camera di consiglio, sentite le parti.
Ha consentito la definizione immediata del giudizio, essendo manifesta la questione di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione all’ordinanza con cui era stata prospettata alle parti la questione del difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 3, comma 1, lett. d), DI 10 aprile 2013
È stato interpretato come fonte dell’obbligo del beneficiario di mantenere attiva l’attività; la cessazione successiva alla concessione determina una perdita sopravvenuta del requisito rilevante nella fase esecutiva.
art. 1, comma 746, l. 27 dicembre 2017, n. 205
Costituisce la base normativa dell’agevolazione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando una sovvenzione è attribuita mediante un provvedimento amministrativo, la posizione del beneficiario si configura, di regola, come diritto soggettivo alla concreta erogazione quando la controversia riguarda la mancata attuazione del beneficio o la decadenza derivante dall’inosservanza di obblighi cui la legge o il provvedimento subordinano l’erogazione o la permanenza del contributo; la cognizione spetta al giudice ordinario.
- La posizione del richiedente resta di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo, nella fase anteriore all’attribuzione del finanziamento, quando l’Amministrazione deve esercitare un apprezzamento discrezionale sull’erogazione.
- La posizione del destinatario torna a essere di interesse legittimo quando la mancata erogazione o la sottrazione del beneficio dipende dall’esercizio di un potere di autotutela volto ad annullare il provvedimento attributivo.
- La perdita sopravvenuta, dopo la concessione del contributo, di un requisito che il beneficiario era tenuto a conservare costituisce una vicenda esecutiva e può fondare la decadenza dal beneficio, con devoluzione della controversia al giudice ordinario; essa non equivale alla carenza originaria del requisito necessario per l’attribuzione.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può proseguire mediante riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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