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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22670/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze. La decisione di merito riguardava un delitto previsto dagli artt. 224 e 217, comma 1, nn. 2) e 4), legge fallimentare. Con l'unico motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, contestando quindi la configurabilità della colpa grave richiesta dalla norma incriminatrice. La parte civile ha depositato memoria con conclusioni scritte e nota spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico, perché sostanzialmente riproduceva le censure già formulate in appello e già puntualmente respinte dalla Corte territoriale. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata, avendo spiegato in modo diffuso le ragioni della sussistenza, a carico dell'imputato, della colpa grave richiesta dalla norma incriminatrice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 1.800 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 224, 217, comma 1, nn. 2) e 4), legge fall.

    La Corte richiama la norma incriminatrice come base della responsabilità contestata, evidenziando che essa richiede la colpa grave quale elemento soggettivo da accertare; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto sussistente e congruamente motivato dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre in modo pedissequo questioni già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, se non accompagnate da specifiche critiche alla motivazione impugnata.
  • La doglianza sull'elemento soggettivo è inammissibile quando non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera contestazione assertiva della colpa grave ritenuta dal giudice di merito.
  • Una motivazione che esponga in modo diffuso le ragioni della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice resiste alla censura di vizio motivazionale se il ricorso non evidenzia reali lacune, contraddizioni o manifeste illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, se costituita.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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