Cassazione Penale, Ordinanza n. 40595/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di condanna impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. I motivi, per come riassunti nell'ordinanza, riguardavano: 1) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurato perché la difesa riteneva valorizzabili elementi tali da giustificare una diversa valutazione; 2) la ritenuta eccessività della pena, ritenuta sproporzionata rispetto al fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sia sull'assenza di concreti elementi di collaborazione, sia sulla congruità del trattamento sanzionatorio in relazione alla tipologia della sostanza e al numero di dosi rinvenute.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Richiamato come titolo di reato oggetto della condanna impugnata; la decisione non si sofferma sulla configurabilità della fattispecie, ma solo sulla tenuta della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica, coerente e puntuale, fondata sull'assenza di elementi concreti favorevoli all'imputato.
- La censura sulla misura della pena non può essere accolta se la Corte territoriale ha spiegato in modo adeguato la congruità del trattamento sanzionatorio in rapporto ai dati fattuali rilevanti, come la tipologia della sostanza e la quantità/dosaggio rinvenuto.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in doglianze manifestamente infondate contro valutazioni di merito adeguatamente motivate, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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