Cassazione Penale, Ordinanza n. 00947/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari aveva respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Con un unico motivo, formalmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avrebbe valutato in modo erroneo e manifestamente illogico gli elementi già esaminati. In particolare, il ricorrente contestava la ricostruzione della sua pericolosità sociale, la valorizzazione della condotta oggetto della condanna, l'apprezzamento negativo circa la mancata revisione critica del proprio comportamento, nonché la ritenuta vaghezza o inidoneità delle soluzioni abitative e lavorative prospettate; lamentava inoltre che fossero stati trascurati elementi a suo favore, quali il comportamento tenuto, l'assenza di precedenti penali e la disponibilità di un sostegno parrocchiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una critica di merito alla valutazione già compiutamente svolta dal Tribunale di sorveglianza, il quale aveva motivato in modo congruo e logicamente argomentato sia sulla pericolosità sociale del condannato sia sull'assenza di concreta affidabilità del percorso rieducativo prospettato. La Corte ha inoltre osservato che gli elementi favorevoli invocati dal ricorrente erano stati espressamente considerati ma reputati recessivi rispetto a quelli ostativi alla concessione delle misure alternative. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione
art. 616 c.p.p.
non è espressamente citato nel testo, ma è il riferimento implicito alla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza, non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito quando il giudice di sorveglianza abbia già esaminato gli elementi fattuali rilevanti con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La richiesta di misure alternative alla detenzione può essere respinta quando la pericolosità sociale del condannato risulti attuale e sostanzialmente non superata da elementi positivi come la sola assenza di precedenti, il buon comportamento carcerario o generiche disponibilità lavorative e abitative.
- Ai fini dell'accesso alle misure alternative, il giudice può valorizzare negativamente la mancata assunzione di responsabilità o la negazione del fatto, soprattutto quando il reato per cui vi è condanna presenti particolare gravità o odiosità.
- Le soluzioni lavorative e abitative prospettate dal condannato devono essere concrete e verificabili; proposte vaghe, o comunque fondate su soggetti con precedenti penali allarmanti, possono essere ritenute inidonee a fondare un giudizio favorevole.
- Il ricorso per cassazione fondato su censure di violazione di legge e motivazione è inammissibile quando le doglianze si limitino a riproporre una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito, senza evidenziare reali aporie logiche o errori giuridici.
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