Cassazione Civile, Ordinanza n. 31148/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il ricorrente principale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ma secondo quanto emerge dall'ordinanza non ha depositato il ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi con controricorso e ricorso incidentale, ha evidenziato la mancata tempestiva produzione dell'atto. La Corte ha rilevato che il deposito del ricorso per cassazione entro venti giorni dall'ultima notificazione è prescritto a pena di improcedibilità e che tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio; l'eventuale successiva costituzione del controricorrente non sana il vizio. Nel caso concreto l'omesso deposito è risultato non sanabile e ha condotto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per omesso deposito del ricorso nei termini di legge ex art. 369 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
a pena di improcedibilità
Il ricorso per cassazione deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione; l'omesso o tardivo deposito comporta improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
artt. 375 c.p.c. e 387 c.p.c.
Richiamati in relazione al regime processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 156 c.p.c.
La successiva costituzione del controricorrente non sana il mancato deposito del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro richiamato per determinare l'importo ulteriore del contributo unificato in caso di sussistenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso in cancelleria nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. è un adempimento perentorio, la cui omissione comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio dalla Corte anche quando la parte intimata abbia comunque portato a conoscenza del giudice l'esistenza del ricorso mediante controricorso.
- La costituzione del controricorrente non sana il difetto di tempestivo deposito del ricorso per cassazione, trattandosi di violazione non suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.
- L'omesso deposito del ricorso è sanzionato in modo ancor più rigoroso del deposito tardivo, poiché integra comunque improcedibilità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
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